Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24386 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 3951/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ASSEMINI il 27/02/1956 avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte d’Appello di Cagliari; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 17 gennaio 2023 il Tribunale di Cagliari ha affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in riferimento alle condotte di reato rubricate ai capi O e J della contestazione (detenzione di esplosivo e diarmi; porto in tre distinte occasioni di esplosivo sino al 34 ottobre del 2011), con condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
La Corte di Appello di Cagliari con sentenza emessa in data 6 giugno 2024 ha dichiarato l’avvenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo O, confermando nel resto – capo J – la decisione di primo grado (la pena Ł stata rideterminata in anni tre e mesi sei di reclusione e 2.500,00 euro di multa).
Le condotte rilevanti, oggetto del ricorso per cassazione, sono pertanto quelle descritte al capo J, contestate in concorso con COGNOME NOMECOGNOME
In riferimento a tali condotte (porto di ordigni esplosivi nei pressi del circolo Eden del INDIRIZZO di Assemini) va evidenziato che le fonti di prova – per come rappresentato nelle decisioni di merito consistono essenzialmente: a) nelle dichiarazioni rese dalla teste NOME COGNOME; b) nei contenuti della conversazione intercettata in data 3 ottobre 2011 ed intervenuta tra COGNOME COGNOME e COGNOME NOME; c) nelle dichiarazioni accusatorie rese dal correo COGNOME NOME; d) nelle risultanze delle videoregistrazioni in atti, con specifico riferimento ad uno degli episodi oggetto di contestazione.
Secondo i giudici del merito non possono nutrirsi dubbi circa la identificazione di NOME COGNOME come il mandante del ‘posizionamento’ degli ordigni nei pressi del circolo gestito dalla COGNOME, materialmente posto in essere dal nipote NOME. Ciò in ragione della affidabilità della narrazione resa dal correo, cui si uniscono in chiave di riscontro gli ulteriori elementi sopra evidenziati.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME. Il ricorso Ł affidato a quattro motivi.
Al primo motivo si deduce vizio di motivazione della decisione impugnata e mancato apprezzamento della esistenza di un ragionevole dubbio circa l’attribuzione del fatto al ricorrente.
Secondo la difesa del ricorrente non vi sarebbe congruenza tra i contenuti della conversazione intercettata il 3 ottobre mattina tra COGNOME ed il nipote NOME (che per forza di cose deve riferirsi ad un episodio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 ottobre) e le videoregistrazioni (che riguardano un episodio avvenuto la notte tra il 3 e il 4 ottobre). Da qui un profilo di incertezza circa la interpretazione della conversazione che non sarebbe stato colto dai giudici di secondo grado. Mancherebbe, pertanto, il riscontro alle dichiarazioni rese dal coimputato, posto che anche la pretesa esistenza del movente (la concorrenza tra il circolo di biliardo e il night gestito dall’imputato) non ha trovato alcuna reale conferma.
Al secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, quanto alla pena base.
Non vi sono – secondo la difesa – idonee argomentazioni tese a sostenere l’avvenuta determinazione della pena base in quella di anni tre di reclusione in luogo del minimo edittale di anni due.
Al terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, quanto all’incremento per continuazione.
Il numero degli episodi sarebbe incerto e non vi Ł specificazione quanto alla incidenza di ciascun episodio.
Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge quanto al tema della estinzione del reato per prescrizione.
In particolare la difesa condivide e riprende il computo realizzato dal giudice di primo grado, con data ultima al 15 dicembre del 2024. Il reato si sarebbe dunque prescritto dopo la decisione di secondo grado, avvenuta il 6 giugno 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro – specie al primo motivo – a sollecitare rivalutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità
Quanto al primo motivo, va rilevato che la ricostruzione dei fatti di cui al capo J, come si Ł detto l’unico rilevante, si basa in larga misura sull’apporto confessorio proveniente da COGNOME COGNOME il quale ha riferito – come si apprende dalle decisioni di merito – di aver posizionato gli ordini esplosivi in tre occasioni nei pressi del circolo del biliardo, su mandato dello zio NOME COGNOME. Gli ordigni non sono esplosi perchØ, in sostanza, lo stesso COGNOME NOME avrebbe sabotato il proposito criminoso ‘finale’ dell’attuale ricorrente.
Ora, la motivazione espressa in sede di merito individua in modo del tutto logico e immune da vizi i riscontri nella conversazione intercettata il 3 ottobre e nel video che documenta il tentativo di far esplodere l’ordigno da parte del COGNOME NOME.
Ciò perchØ il video non potrebbe essere prova piø efficace della attendibilità del dichiarante circa la condotta materiale e la conversazione (con il NOME COGNOME che .. chiede conto.. di quanto non avvenuto) in modo del tutto congruo Ł stata posta a riscontro del mandato.
Non può dirsi, peraltro, che gli elementi non siano coincidenti tra loro, posto che lo stesso dichiarante ha affermato di aver fatto piø tentativi e, pertanto, ben può il video averne raffigurato uno soltanto. Ciò che rileva, come si Ł evidenziato in sede di merito, Ł la piena congruenza dei diversi elementi sul piano logico.
Non vi Ł pertanto alcun profilo di illogicità ed il richiamo al principio del ragionevole dubbio Ł del tutto generico.
Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio ne va affermata la manifesta infondatezza. La Corte ha ampiamente argomentato circa la congruità della pena in rapporto non soltanto alla gravità oggettiva del fatto ma anche alla negativa personalità del ricorrente, per come la stessa emerge anche dal complessivo contesto in cui risultano maturati i fatti. Anche la incidenza degli aumenti per continuazione Ł congruamente argomentata, non potendo esservi dubbio alcuno – in rapporto alla ricostruzione dei fatti di cui sopra- circa il numero degli episodi di porto, come da contestazione pari a tre.
Anche il motivo in punto di estinzione del reato Ł manifestamente infondato, posto che la stessa difesa indica il termine ultimo in un momento (dicembre 2024) posteriore alla emissione della decisione impugnata.
Ciò perchØ il ricorso per cassazione Ł, come si Ł detto, inammissibile e tutte le ipotesi di inammissibilità, tranne la rinunzia, – come chiarito in plurimi interventi delle Sezioni Unite di questa Corte (si veda SU n. 23428 del 22.3.2005 ric. Bracale) operano ex tunc in quanto produttive di immediata difformità dell’atto di impugnazione dal ‘proprio’ modello legale di riferimento, pur se la stessa viene riconosciuta in un momento successivo.
Lì dove, come nel caso in esame, la decisione impugnata ricada nell’arco temporale antecedente alla estinzione per prescrizione non vi Ł pertanto alcuna possibilità di valutare come ‘utile’ a fini di estinzione del reato il tempo intercorso tra l’emissione della decisione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/03/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME