Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15127 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATI -0
La Corte di appello di Palermo con sentenza del 9/5/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 20/4/2021, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen.
L’imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 162-ter cod. pen. Evidenzia che la Cort territoriale non ha tenuto in debita considerazione la dichiarazione di disponibilità alla restituzione dell’autovettura oggetto della truffa che l’imputata aveva inviat a mezzo raccomandata alla persona offesa, cui avrebbe dovuto conseguire l’estinzione del reato per condotta riparatoria.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 648, comma secondo e 133
cod. pen. Rileva che il giudice di prime cure, pur non avendo riconosciuto l’ipotesi attenuata, nel momento in cui ha irrogato la pena nella misura di un anno di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, ha nella sostanza ritenuto la condotta criminosa lieve nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; che la Corte di appello non ha integrato la motivazione carente seguendo criteri omogenei ed uniformi di valutazione, avendo ancorato la propria valutazione ad un giudizio di disvalore in ragione dei precedenti penali da cui è gravata l’imputata e del valore dell’assegno ricettato consegnato alla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non ammessi.
1.1 Entrambi i motivi, invero, non solo ripropongono le identiche doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, ma sono anche manifestamente infondati.
In particolare, con riferimento al primo motivo, va evidenziato che i giudici di appello correttamente hanno ritenuto insufficiente ai fini della applicabilit della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 162-ter cod. pen. la mera manifestazione di disponibilità a restituire l’autovettura, sol che si consideri ch la norma in discorso prevede che la riparazione integrale del danno venga effettuata mediante «le restituzioni» ovvero l’«offerta reale ai sensi degli artico 1208 e seguenti del codice civile». Analogamente, con riferimento al secondo motivo, si osserva che la Corte territoriale – oltre a rilevare che la particola tenuità della ricettazione può essere ritenuta solo a seguito di una valutazione complessiva del fatto, che nel caso di specie è stata esclusa in ragione della negativa personalità della ricorrente, in ragione dei precedenti penali, anche specifici, da cui risulta gravata e dell’importo dell’assegno, giudicat «consistente» – ha opportunamente richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene non configurabile l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 pen. nel caso di ricettazione di assegni in bianco (Sezione 2, n. 14895 del 18/12/2019, NOME COGNOME, Rv. 279194 – 01; Sezione 2, n. 24075 del 4/2/2015, COGNOME, Rv. 264115 – 01). Ebbene, tale ultimo dato non è affatto preso in esame nel motivo di ricorso.
Tanto premesso e tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, deve essere evidenziato che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; che tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli
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elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degl elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277710 – 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).
Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destin all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 7 febbraio 2024.