Ricorso Inammissibile contro Patteggiamento: I Limiti dell’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti imposti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Quando un appello si rivela generico e non rientra nei casi specifici previsti dalla legge, la conseguenza è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con ulteriori oneri economici per chi lo ha proposto. Analizziamo la vicenda e la decisione dei giudici supremi.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo di patteggiamento con la Procura, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto l’applicazione di una pena di 8 mesi di reclusione per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Nonostante l’accordo raggiunto, lo stesso imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La sua doglianza si fondava su un presunto vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato le possibili cause di proscioglimento indicate dall’art. 129 del codice di procedura penale.
I Limiti al Ricorso contro il Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nella specifica disciplina che regola le impugnazioni delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tali motivi sono estremamente circoscritti e non consentono una rivalutazione generale del merito della vicenda.
Il ricorrente, nel caso di specie, ha tentato di sollevare una questione relativa al mancato esame delle cause di proscioglimento, un argomento che attiene al merito della colpevolezza. Tuttavia, questa tipologia di censura non rientra tra quelle ammesse dalla norma citata, rendendo l’impugnazione ab origine non percorribile.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto e rapido, utilizzando la procedura semplificata “de plano” prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che permette di decidere senza un’udienza formale quando l’inammissibilità è palese.
I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali:
1. Genericità: Il motivo di ricorso è stato ritenuto generico, non specificando in modo puntuale e pertinente la violazione di legge.
2. Estraneità ai casi consentiti: L’impugnazione è stata proposta al di fuori dei casi tassativamente previsti dal già citato art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria ma giuridicamente ineccepibile. Il patteggiamento è un rito premiale che si basa su un accordo tra accusa e difesa. Una volta che tale accordo viene ratificato dal giudice, la possibilità di rimettere in discussione il merito della vicenda è fortemente limitata. Permettere un ricorso per motivi generici, come il mancato esame delle cause di proscioglimento, snaturerebbe la funzione stessa del rito, che è quella di definire rapidamente il processo. La legge, pertanto, traccia un perimetro molto stretto per le impugnazioni, limitandole a vizi specifici (come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena) che non erano presenti in questo caso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento è un’azione legale che richiede un’attenta valutazione dei presupposti di ammissibilità. Un’impugnazione non fondata su uno dei motivi tassativamente previsti dalla legge non solo non avrà successo, ma comporterà anche conseguenze economiche negative per il proponente. La decisione della Cassazione funge da monito, sottolineando l’importanza di non intraprendere azioni giudiziarie temerarie e di rispettare i confini procedurali stabiliti dal legislatore per i riti speciali.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto generico e, soprattutto, perché è stato proposto per motivi non rientranti nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi specifici e limitati, come ad esempio l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o il mancato rispetto dei presupposti per il patteggiamento stesso. Non è consentita una rivalutazione generale dei fatti del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21250 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 519/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. p ha applicato su richiesta la pena di mesi 8 di reclusione;
che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause d proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024.