Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17689 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 17689 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/04/2025
sul ricorso proposto dalla persona offesa: COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 21/02/2003
nel procedimento penale a carico di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 28/11/2002
avverso l’ordinanza del 04/03/2024 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, persona offesa dei reati di lesione (art. 582 cod. pen.), minaccia (art. 612 cod. pen.) e calunnia (art. 368 cod. pen) nel procedimento penale avente il numero 048656/2021 nei confronti di NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, rigettata l’opposizione della persona offesa, ha disposto l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
2.11 ricorrente denuncia cumulativi vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata i che ha omesso di prendere in esame le circostanze illustrate nella querela dalla persona offesa e, viceversa, valorizzato le dichiarazioni del COGNOME, contenute nel verbale di denuncia presentato la sera la sera del 28 settembre 2021
e, quindi, la “percezione soggettiva dei fatti” così come da questi ricostruiti, in merito all’episodio nel quale era stato coinvolto come vittima del furto del
portafogli, ascritto al COGNOME. Il giudice ha, parimenti, omesso di valutare il contenuto del referto che attestava le lesioni subite dal ricorrente ,nonché le
minacce, documentate tramite la produzione dei messaggi WhatsApp che il De
COGNOME aveva rivolto alla persona offesa e, quindi, trascurato completamente gli elementi che questi, nella querela prodotta, aveva dedotto,
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non i poiché contro l’ordinanza di
impugnabile con il ricorso per cassazione archiviazione, emessa in esito al rigetto della opposizione della persona offesa, è
consentito solo il reclamo al Tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza non impugnabile, e con i limiti previsti Glifta dall’art. 409, comma
sesto, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, COGNOME, Rv. 270676), dunque, per i particolari casi di nullità che afferiscono alla violazione del
contraddittorio, nel caso in esame regolarmente tenutosi. Il ricorrente denuncia, invero, vizi di motivazione con argomenti che rinviano ad apprezzamenti nel merito della vicenda,che esulano dall’ambito dei vizi denunciabili con il reclamo, così come precisati.
L’inammissibilità del ricorso proposto avverso provvedimento non impugnabile con tale mezzo (ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) va dichiarata con procedura “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
5.Segue alla inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
La Consigliera relatrice
Il Presidente