Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11141 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA, parte offesa nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria integrativa dell’AVV_NOTAIO, per la persona offesa COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con l’ordinanza impugnata, ha disposto, in conformità alla richiesta del Pubblico
ministero, l’archiviazione del procedimento pendente nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il querelante NOME COGNOME, formulando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, si deduce l’abnormità del provvedimento, sia strutturale (per quanto attiene ai fatti di truffa contrattuale, in difetto di espre richiesta del Pubblico Ministero), sia funzionale (essendosi così determinato una stasi del segmento processuale in relazione a tali reati). La mancata richiesta sul punto da parte del magistrato requirente sarebbe stata correttamente fondata su significative emergenze procedimentali, tali da imporre ulteriori accertamenti.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mancata pronuncia di incompetenza territoriale, in favore dell’Autorità giudiziaria torinese.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. L’ordinanza di archiviazione, all’esito del subprocedimento di cui agli artt. 408-410 cod. proc. pen., non può ritenersi inficiata da “abnormità strutturale”, in quanto non avulsa dall’intero ordinamento processuale, che rimette anzi al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della richiesta del pubblico ministero, né come “abnormità funzionale”, in quanto non determina una stasi irrimediabile del processo (avuto riguardo alla possibilità, consentita dal sistema, di riapertura delle indagini, ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen.). Peraltro, quest Corte ha già condivisibilmente affermato come non sia abnorme il provvedimento di archiviazione con cui sia esclusa la configurabilità di un reato, oggetto di denuncia-querela ma non di iscrizione nell’apposito registro, poiché il giudice è libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni del pubblico ministero e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione e tale provvedimento non determina alcuna stasi processuale (Sez. 2, n. 13916 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283093; Sez. 7, ord. n. 28532 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270469; Sez. 4, n. 1557 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 268343)
3.2. Ciò premesso, un’ipotetica violazione di legge in tema di competenza territoriale costituirebbe in ogni caso un profilo di censura non consentito, avuto riguardo al chiaro dettato dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. e alla tassatività dei mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’udienza camerale è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, mentre non possono fondare un rituale motivo di impugnazione le valutazioni poste alla base della decisione.
Non è infine ritualmente valutabile l’ulteriore documentazione allegata in limine dal ricorrente – non presente nel fascicolo al momento della decisione censurata con il ricorso e ad ogni modo irrilevante – in ordine alla sentenza di
patteggiamento di COGNOME in data 20 dicembre 2023 per il diverso reato di cui all’art. 2621-bis cod. civ. e il lodo arbitrale in data 28 dicembre 2023.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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La Presidente