Ricorso Inammissibile: la Cassazione su Contraffazione e Attenuanti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna di un imputato per reati legati alla contraffazione. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sui criteri di valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze nei confronti di un individuo per la vendita di prodotti con marchi contraffatti. L’imputato, non accettando la sentenza di secondo grado, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, contestava la qualificazione giuridica dei reati, sostenendo che le modalità di confezionamento e di vendita dei prodotti, insieme alle loro qualità intrinseche, non giustificassero la condanna. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione era inammissibile. Questa decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei limiti del giudizio di legittimità e dei principi consolidati in materia di attenuanti e graduazione della pena.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla qualificazione del reato, i giudici hanno osservato che le censure erano meramente riproduttive di argomenti già ampiamente esaminati e respinti con motivazioni logiche e giuridicamente corrette nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la pericolosità della contraffazione non risiede solo nell’inganno palese, ma anche e soprattutto quando la falsificazione non è immediatamente riconoscibile. Questo crea un potenziale pericolo di lesione della fede pubblica, ovvero della fiducia dei consumatori nell’autenticità dei prodotti in commercio.
Sul secondo motivo, la Corte lo ha definito ‘manifestamente infondato’. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua decisione si basi su un riferimento congruo a elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sull’assenza di elementi positivi degni di nota. Nel caso specifico, la decisione della Corte d’Appello era basata sull’assenza di elementi positivamente apprezzabili e sui precedenti specifici dell’imputato, dai quali si desumeva una sua ‘attitudine a delinquere’.
Infine, la Cassazione ha ricordato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, come previsto dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di arbitrarietà o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che non è stata riscontrata nel caso in esame.
Le Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza alcuni principi cardine del diritto processuale penale: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte, ma deve individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata. Inoltre, conferma l’ampia discrezionalità dei giudici di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella commisurazione della pena, purché tale valutazione sia supportata da una motivazione adeguata e non illogica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: il primo motivo era una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito, mentre il secondo motivo, relativo alle attenuanti e alla pena, è stato giudicato manifestamente infondato.
Qual è il criterio per la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo la Corte, per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che fornisca una motivazione adeguata basata su elementi negativi decisivi (come i precedenti dell’imputato) o sulla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
In che modo la vendita di prodotti contraffatti lede la fede pubblica?
La Corte ha specificato che la lesione alla fede pubblica si verifica perché la falsificazione dei prodotti non era immediatamente riconoscibile. Ciò crea un potenziale pericolo per la fiducia dei consumatori, che possono essere ingannati sulla reale natura e origine della merce, minando la fiducia generale nel mercato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei reat contestati, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito vedano, in particolare, pagg. 4-6 sull’irrilevanza delle caratteristiche di confezionamento dei prodotti o delle loro modalità di vendita, nonché sulle qualità intrinseche della merce, che ne rendevano non immediatamente riconoscibile la falsificazione alla luce degli accertamenti svolti, con conseguente potenziale pericolo di lesione della fede pubblica);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag sull’assenza di elementi positivamente apprezzabili e sui precedenti specifici da cui si desume l’attitudine a delinquere del prevenuto);
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024