Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12644 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12644 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in SENEGAL il 30/01/1965
avverso la sentenza del 02/05/2024 della Corte d’appello di Salerno
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato quella del Tribunale salernitano per il delitto di cui all’art. 474, comma 2 cod pen. e condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2400,00 di multa;
Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sussistenza della fattispecie del falso c.d. grossolano non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); in
particolare, la Corte territoriale ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha riconosciu la responsabilità dell’imputato, motivando specificamente sulla capacità dei beni contraffatti d ingannare la pubblica fede (pag. 4), così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici fondata sulla affermazione che i capi di abbigliamento in sequestro sono assolutamente «idonei ad ingannare la collettività considerato che sono identici agli originali » e escludendo ch possa incidere su tale affermazione la circostanza che il marchio sia destinato a rimuoversi in poco tempo; a ben vedere, la doglianza sul punto si limita a contestare di fatto un travisamento, chiedendosi il difensore donde sia stata tratta tale prova di identità, senza però allegare alcunchè a riprova del travisamento dedotto, spettando al ricorrente dimostrare il vizio di motivazione pe contraddittorietà della sentenza rispetto alle prove, in quanto in relazione ai contenuti diversi quelli emergenti dalle sentenze di merito, degli stessi non può questa Corte tener conto. Infatt il vizio di manifesta illogicità della motivazione deve richiamare in tal caso atti specifici, il caso in esame non avviene, che anche vanno integralmente trascritti o allegati, così da rendere la doglianza specifica, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett: c), 591 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260994 Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME, Rv. 256723);
Considerato che anche il secondo profilo di doglianza, relativo alle pene sostitutive negate, incorre nel medesimo vizio, in quanto la Corte di appello esclude la sostituzione della pena detentiva affermando che l’imputato non abbia disponibilità di reddito per pagare la pena pecuniaria; la censura è mossa solo alla prova dell’inesistenza di un reddito lecito, ma anche in tal caso la prova del travisamento non è stata allegata;
Rilevato che il terzo profilo di doglianza – che lamenta vizio di motivazione in relazion alla sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. – è manifestamente infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio: la Corte territoriale in sede di appello ha delineato con chiarezza le motivazioni su cui basato la propria decisione, motivando specificatamente circa l’abitualità del ricorrente nel porr in essere le condotte per cui è stata accertata la sua responsabilità penale, con la conseguente impossibilità di applicare la causa di esclusione della punibilità; la doglianza che contesta sussistenza della condizione ostativa della abitualità, ex art. 131 bis , comma 1, cod. pen. non si confronta con la definizione di abitualità per cui «il comportamento è abituale nel caso in c l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità », risultando la commissione di più reati della stessa ind adeguatamente motivata; il motivo di ricorso sul punto non è quindi consentito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
Il conigliere estensore
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Il Presidente