Ricorso Inammissibile Contrabbandando: La Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, dichiarando il ricorso inammissibile per contrabbando presentato da un imputato. Questa decisione consolida importanti principi sulla valutazione delle prove e sull’applicazione delle sanzioni, offrendo chiarimenti sul ruolo della Corte nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Detenzione di Sigarette per la Vendita
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 291-bis del d.P.R. 43/73, relativo al contrabbando di tabacchi. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver detenuto sigarette di contrabbando con la chiara intenzione di venderle. La Corte d’Appello aveva confermato la sua colpevolezza, basando la decisione su una serie di elementi fattuali inequivocabili: l’ingente quantitativo di sigarette, la diversità delle marche detenute e, soprattutto, l’esposizione di una parte della merce su un banchetto improvvisato lungo la pubblica via, in modo visibile ai passanti.
L’Appello e i Motivi del Ricorrente
Insoddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, articolandolo su tre motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: I primi due motivi contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, sostenendo che non fosse stata adeguatamente dimostrata la destinazione alla vendita delle sigarette.
2. Eccessività della sanzione: Il terzo motivo lamentava un trattamento sanzionatorio troppo severo, aggravato dal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in modo prevalente rispetto alla recidiva.
La Decisione della Cassazione: Analisi sul ricorso inammissibile contrabbando
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per ragioni distinte ma convergenti.
La Valutazione delle Prove e la Destinazione alla Vendita
I giudici di legittimità hanno ritenuto i primi due motivi del tutto inammissibili. Hanno chiarito che il ricorso mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’operazione preclusa in sede di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti (giudizio di merito). I giudici di merito avevano dedotto la finalità di vendita in modo logico e coerente dagli elementi a disposizione, rendendo la loro conclusione incensurabile.
Il Trattamento Sanzionatorio e le Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano correttamente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma le avevano bilanciate in un giudizio di equivalenza con la recidiva. Tale scelta non era arbitraria, ma fondata su una valutazione negativa della personalità dell’imputato, desunta dai suoi numerosi e ravvicinati precedenti penali specifici. La motivazione è stata considerata idonea e sufficiente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito che un ricorso è inammissibile quando si limita a criticare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, senza individuare un vizio logico o una violazione di legge. Nel caso di specie, la dimostrazione della destinazione alla vendita delle sigarette era stata desunta da elementi concreti e non da mere congetture. Per quanto riguarda la pena, la valutazione degli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale, come la personalità del reo, è una prerogativa del giudice di merito che, se motivata adeguatamente, non può essere sindacata in sede di legittimità. Di conseguenza, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito. Le censure relative alla valutazione delle prove sono ammissibili solo se dimostrano un’evidente illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la decisione sulla commisurazione della pena e sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice, a patto che sia sorretta da una motivazione congrua. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché il motivo di ricorso sulla prova della destinazione alla vendita è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione logica delle prove fatta dai giudici di merito (quantità, varietà di marche, esposizione su un banchetto), cercando di ottenere un riesame dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
In che modo la Corte ha giustificato la severità della pena nonostante la richiesta di attenuanti?
La Corte ha ritenuto la pena adeguata perché, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, le ha considerate equivalenti (e non prevalenti) rispetto all’aggravante della recidiva. Questa decisione è stata motivata dalla personalità negativa dell’imputato, comprovata da numerosi e recenti precedenti penali specifici.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equitativamente fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46387 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46387 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 26/07/1993
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo e il secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOMEdichiarato responsabile di due contestazioni del delitto di cui all’art. 291-bis d.P.R. 43/73), mediante i quali è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione, con riferimento alla destinazione alla vendita dei tabacchi lavorati esteri detenuti dal ricorrente, è inammissibile, essendo volto a censurare la valutazione delle prove e la ricostruzione della condotta, che è stata compiuta in modo logico dai giudici di merito, che hanno desunto la dimostrazione della destìnazìone alla vendita delle sigarette di contrabbando detenute dal ricorrente dal loro quantitativo, dalla diversità delle marche e dalla detenzione di parte di esse sulla pubblica via in modo visibile per i passanti (esposte su un rudimentale banchetto lungo la pubblica via).
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale è stato censurato il trattamento sanzionatorio, lamentandone l’eccessività, anche a causa del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manìfestamente infondato, perché tale trattamento, che contempla il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva, è stato giudicato adeguato in considerazione della personalità negativa dell’imputato, in quanto gravato da numerosi e ravvicinati precedenti specifici: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gl elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti nella determinazion della pena, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
Il Consigliere estensore