Ricorso Inammissibile per Contrabbando: La Cassazione Conferma i Limiti del Giudizio
L’ordinanza in esame offre un chiaro spaccato sui limiti del giudizio di legittimità, specialmente quando l’imputato ha già ammesso i fatti nei gradi di merito. Con una recente decisione, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un soggetto condannato per contrabbando di tabacchi, chiarendo due principi fondamentali della procedura penale: gli effetti della confessione in appello e l’insindacabilità della determinazione della pena se adeguatamente motivata.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato dalla Corte di Appello di Napoli per il reato di contrabbando, in relazione alla detenzione di oltre 240 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri. La sentenza di secondo grado aveva riformato quella del primo grado, giungendo alla condanna. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, un presunto travisamento dei fatti e un difetto di motivazione riguardo alla sua effettiva responsabilità. Sosteneva di non essere il proprietario del veicolo usato per il trasporto e di essere, in generale, estraneo alla vicenda.
In secondo luogo, contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione per quanto concerne la valutazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata, ritenendo il trattamento sanzionatorio troppo severo.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su argomentazioni precise e rigorose.
Sulla Responsabilità Penale
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato un fatto processuale decisivo: durante l’udienza d’appello, entrambi gli imputati avevano ammesso i fatti, rinunciando esplicitamente ai motivi di appello che contestavano la loro responsabilità. Questa ammissione ha reso la doglianza, riproposta in Cassazione, non deducibile. In ogni caso, i giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva comunque fornito una motivazione solida sul pieno coinvolgimento del ricorrente nell’attività di trasporto illecito.
Sul Trattamento Sanzionatorio e il Ricorso Inammissibile
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: le decisioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in sede di legittimità, a condizione che siano supportate da una motivazione priva di vizi logici o giuridici. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva giustificato adeguatamente la pena, facendo riferimento a elementi concreti come:
* La complessiva gravità dei fatti.
* L’ingente quantitativo di tabacchi sequestrati (oltre 240 kg).
* La complessità dell’organizzazione logistica necessaria per la ricezione e la commercializzazione della merce di contrabbando.
Questi elementi, secondo la Cassazione, costituiscono una motivazione adeguata e immune da censure.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, la Corte lo ha condannato anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito importante: le ammissioni fatte in un’aula di tribunale hanno un peso determinante e possono precludere future contestazioni. Inoltre, essa conferma che tentare di ottenere uno ‘sconto di pena’ in Cassazione è un’impresa ardua se la decisione del giudice di merito è ben argomentata, poiché il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti o la congruità della pena.
Cosa succede se un imputato ammette i fatti durante il processo di appello?
Secondo la Corte, se un imputato ammette i fatti, rinuncia implicitamente a contestare la propria responsabilità. Di conseguenza, non può più sollevare tale questione in un successivo ricorso per cassazione, rendendo il relativo motivo di ricorso inammissibile.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un giudice di grado inferiore?
No, la Corte di Cassazione non riesamina il merito della decisione sulla pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio). Il suo compito è solo verificare che la motivazione del giudice precedente sia logica, completa e non contenga errori di diritto. Se la motivazione è adeguata, la pena non può essere modificata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento. Inoltre, la legge prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso fissata a 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri che l’inammissibilità non sia dovuta a colpa del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35691 Anno 2025
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35691 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, lo condanNOME per il reato di cui all’art 291 bis e 291 ter d.p.r. 43 del 1973, in relazio detenzione di oltre 240 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri.
Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo deduce il travisamento del fat difetto di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, negando di ess proprietario del mezzo utilizzato per il trasporto dei tabacchi e di essere estraneo ai fatti.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine giudizio di valenza delle circostanze attenuanti generiche con la aggravante contestata.
In relazione alla prima doglianza, il motivo non risulta deducibile, atteso che, nell’ud dinanzi al giudice a quo, entrambi gli imputati hanno ammesso i fatti, rinunciando espressamente ai motivi di appello concernenti la responsabilità. In ogni caso, il giudice ha ritenuto raggi prova del pieno coinvolgimento del ricorrente nella pregressa attività di trasporto.
In merito alla seconda doglianza, si rileva che anche le determinazioni del giudice di mer in ordine al trattamento sanzioNOMErio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sente impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento complessiva gravità dei fatti, all’ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri e alla comp dell’organizzazione sottesa alla ricezione e alla commercializzazione della merce contrabbando.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente