Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30839 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30839 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 04/02/1967
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quanto alla responsabilità penale – escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 291-ter, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 43 del 1973 e rideterminando la pena in diminuzione – la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 1° luglio 2024, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato condannato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.;
che, con un primo motivo di doglianza, si denunciano vizi della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi – a d avviso della difesa – di un modesto episodio di contrabbando, avente ad oggetto 540 kg di tabacchi lavorati esteri;
che, in secondo luogo, si censurano vizi della motivazione in relazione alla confisca della somma caduta in sequestro, in mancanza di prova della pertinenza di tale somma rispetto all’ipotizzato contrabbando.
Considerato che i motivi non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifica critica;
che, in particolare, il primo motivo non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata (pagg. 4-5), in cui si fa riferimento alla gravità del fatto, espressivo della preventiva organizzazione del trasporto, in presenza di un apposito sistema di comunicazione e di contatti dell’imputato con ambienti criminali; il tutto in mancanza di elementi positivi di giudizio, tale non essendo l’ammissione di colpevolezza, che nulla ha apportato ad un quadro istruttorio già consolidato;
che, quanto al secondo motivo, la difesa trascura del tutto la motivazione della sentenza (pagg. 5-7), in cui si fornisce, sulla base del quadro istruttorio, ampia spiegazione della ragione per cui il denaro deve essere ritenuto riconducibile all’attività illecita.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.