Ricorso inammissibile: quando blocca l’applicazione di nuove norme favorevoli
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto processuale penale: le conseguenze di un ricorso inammissibile di fronte a una modifica legislativa che cambia le condizioni di procedibilità di un reato. Questo caso specifico, relativo a una condanna per furto, dimostra come l’inammissibilità dell’impugnazione possa precludere l’applicazione di norme più favorevoli all’imputato, come quelle introdotte dalla Riforma Cartabia. Analizziamo insieme i dettagli della vicenda e i principi giuridici applicati.
I fatti del processo e le ragioni dell’impugnazione
Il caso nasce dal ricorso di un individuo condannato per il reato di furto dalla Corte d’Appello. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove e la qualificazione giuridica del reato. In sostanza, le sue censure miravano a rimettere in discussione l’accertamento di merito compiuto dai giudici dei gradi precedenti, sostenendo che le loro conclusioni fossero illogiche o basate su un’errata interpretazione degli elementi probatori.
La decisione della Cassazione: il ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura delle censure sollevate. Il giudizio di legittimità, infatti, non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti e le prove. La Cassazione può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che il ricorrente proponesse doglianze non consentite, poiché relative all’apprezzamento del materiale probatorio, un’attività di esclusiva competenza del giudice di merito. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata congrua, adeguata e immune da vizi di manifesta illogicità. Inoltre, le contestazioni relative a presunti travisamenti della prova sono state respinte perché prive del requisito di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato la documentazione necessaria a supportare le proprie affermazioni.
Le motivazioni: l’impatto della Riforma Cartabia e il principio “Salatino”
Il punto giuridicamente più interessante della decisione riguarda il rapporto tra l’inammissibilità del ricorso e la sopravvenuta modifica delle condizioni di procedibilità del reato di furto. Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta “Riforma Cartabia”), il reato di furto per cui si procedeva è diventato procedibile a querela di parte, mentre prima era procedibile d’ufficio.
Tuttavia, la Corte ha stabilito che questa modifica normativa non potesse trovare applicazione nel caso concreto. La ragione è da ricercarsi nel principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza “Salatino” (n. 40150/2018). Secondo tale principio, la presentazione di un ricorso inammissibile dà luogo alla formazione del cosiddetto “giudicato sostanziale”. Questo significa che la sentenza impugnata diventa definitiva e non più soggetta a riesame, rendendo giuridicamente irrilevanti eventuali fatti processuali successivi, come l’integrazione di una causa di non punibilità o, come in questo caso, di improcedibilità. L’atto di impugnazione inammissibile è inidoneo a instaurare un valido rapporto processuale e, pertanto, non può ‘tenere in vita’ il processo per consentire l’applicazione di nuove norme favorevoli.
Le conclusioni: la prevalenza dell’inammissibilità
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità di un ricorso ha un effetto preclusivo che prevale anche su modifiche legislative favorevoli all’imputato. La formazione del “giudicato sostanziale” cristallizza la decisione, impedendo alla Corte di Cassazione di rilevare cause di improcedibilità sopravvenute. Per l’imputato, ciò ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Una nuova legge che rende un reato procedibile solo a querela si applica a un processo se il ricorso è inammissibile?
No. Secondo l’ordinanza, basata sul principio “Salatino” delle Sezioni Unite, l’inammissibilità del ricorso determina la formazione di un “giudicato sostanziale” che impedisce di rilevare e applicare le nuove e più favorevoli condizioni di procedibilità.
Per quali motivi principali un ricorso in Cassazione può essere considerato inammissibile?
Un ricorso può essere inammissibile se le censure proposte non sono consentite nel giudizio di legittimità, ad esempio se riguardano la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove (che sono di competenza del giudice di merito), oppure se manca del requisito di “autosufficienza”, cioè non contiene tutti gli elementi per essere deciso senza dover consultare altri atti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27312 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto a lui ascri inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonch l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclus competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime d esperienza.
In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente ricostruito il fatt ravvisato, sulla scorta degli elementi indicati, la sicura consapevolezza d prevenuto di operare su un terreno diverso da quello di cui aveva comprato il taglio; gli invocati travisamenti di prova sono stati dedotti dal ricorrente senza allegare documentazione rilevante, rivelandosi in tal modo privi del requisit dell’autosufficienza; il ragionamento sulla qualificazione giuridica del fatto app inappuntabile, essendo stato accertato l’impossessamento della refurtiva da parte dell’imputato, sia pure per un breve periodo; appaiono prive di illogicità e corre in diritto anche le argomentazioni spese per escludere l’art. 131-bis cod. pen. e l’a 62, n. 4, cod. pen., sulla base di apprezzamenti di merito insindacabili nella presen sede di legittimità.
Quanto alla procedibilità del reato, si deve dare atto che, a seguito dell modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si proced prima procedibile d’ufficio, è ora divenuto procedibile a querela di parte. Tuttav tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso ch occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOMECOGNOME secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l’inammissibilità ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato “sostanziale”, il quale produce l’effetto di rend giuridicamente indifferenti fatti processuali come l’integrazione di cause di n punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate
successivamente al giudicato stesso. Nella specie, la sentenza impugnata è stata emessa il 27.10.2022, mentre il nuovo regime di procedibilità introdotto dalla c.d “riforma Cartabia” è entrato in vigore successivamente, segnatamente il 30.12.2022.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024