Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per chi cerca di far valere le proprie ragioni, ma cosa succede quando l’atto viene giudicato infondato sin dall’inizio? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, che vanno oltre la semplice conferma della sentenza precedente, traducendosi in sanzioni economiche significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare una sentenza della Corte d’Appello. Il fulcro del ricorso era la contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte di merito aveva errato nel non concedere una mitigazione della pena, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. Le attenuanti generiche, se concesse, avrebbero potuto comportare una riduzione della sanzione penale inflitta.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che le censure mosse dall’imputato fossero manifestamente infondate. La decisione della Corte d’Appello, infatti, era basata su un elemento oggettivo e logico: i precedenti penali dell’imputato. Questo fattore è stato considerato un elemento ostativo sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti, rendendo la motivazione della sentenza impugnata del tutto adeguata e priva dei vizi lamentati.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile Comporta Sanzioni?
La dichiarazione di inammissibilità ha attivato un meccanismo sanzionatorio previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha evidenziato che non sussistevano elementi per ritenere che il ricorrente non avesse colpa nel presentare un’impugnazione priva di fondamento. Richiamando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: chi adisce la giustizia con un atto palesemente inammissibile deve farsi carico delle conseguenze.
Di conseguenza, la Corte non si è limitata a confermare la decisione precedente, ma ha condannato il ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria ritenuta equa data la natura del ricorso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti per un ricorso in Cassazione. Proporre un’impugnazione basata su motivi deboli o già logicamente confutati nel precedente grado di giudizio non è una strategia priva di rischi. La qualifica di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma comporta conseguenze economiche dirette e tangibili per l’imputato. La decisione riafferma che il sistema giudiziario prevede meccanismi per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, ponendo a carico di chi le avanza i costi generati e un’ulteriore sanzione per l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la motivazione della Corte d’Appello, che aveva negato le attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali dell’imputato, è stata giudicata logica e sufficiente. Di conseguenza, le censure del ricorrente sono risultate manifestamente infondate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
È possibile evitare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
No, secondo quanto stabilito dalla Corte, la sanzione è una conseguenza diretta dell’inammissibilità, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare tale causa. In questa vicenda, non è stata ravvisata alcuna assenza di colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37062 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37062 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio motivazione e la violazione di legge in relazione, a quanto è dato comprendere, al diniego dell circostanze attenuanti generiche è inammissibile, avendo la Corte di merito, con logica motivazione, individuato, quale elemento ostativo a una mitigazione della pena, i precedenti penali di cui è gravato l’imputato;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.