Ricorso Inammissibile: le Conseguenze della Riforma Cartabia secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulle conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione, specialmente alla luce delle recenti modifiche legislative come la Riforma Cartabia. La Suprema Corte ha stabilito che la palese infondatezza di un’impugnazione preclude la possibilità di beneficiare di norme più favorevoli sopravvenute, come la nuova procedibilità a querela per il reato di furto.
I Fatti del Caso: un Furto e il Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un uomo condannato sia in primo grado che in appello per il furto di alcuni profumi all’interno di un esercizio commerciale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, dopo aver messo in atto delle manovre diversive, era riuscito a rimuovere le etichette antitaccheggio dai prodotti, acquisendone così la piena disponibilità.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali: la scorretta qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche comportato l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: perché un ricorso inammissibile “congela” la situazione?
La parte più interessante della decisione riguarda il ragionamento della Corte sull’impatto della Riforma Cartabia. Questa riforma ha reso il reato di furto procedibile solo a querela della persona offesa. In teoria, poiché nel caso di specie non risultava presentata una querela, il processo si sarebbe dovuto arrestare.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito un principio fondamentale, richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (sent. Salatino, n. 40150/2018). Il principio è il seguente: la declaratoria di ricorso inammissibile crea una barriera che impedisce al giudice di rilevare e applicare cause di non punibilità o nuove condizioni di procedibilità, come appunto la necessità della querela, che siano intervenute dopo la sentenza impugnata.
In altre parole, la natura palesemente infondata del ricorso impedisce alla Corte di “guardare oltre” e applicare la nuova, più favorevole, disciplina. Il vizio originario dell’impugnazione prevale su tutto il resto.
La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili anche le censure relative alla qualificazione del reato. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse motivato in modo logico e coerente il perché il furto fosse da considerarsi consumato: l’imputato aveva superato le barriere di protezione (rimuovendo le placche antitaccheggio) e aveva acquisito la “disponibilità esclusiva” dei beni, anche se si trovava ancora all’interno del negozio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma può avere conseguenze molto negative. In primo luogo, comporta la condanna al pagamento di spese e di una sanzione economica. In secondo luogo, e più strategicamente, cristallizza la situazione giuridica al momento della sentenza impugnata, precludendo all’imputato la possibilità di beneficiare di eventuali modifiche normative favorevoli intervenute nel frattempo. La scelta di impugnare una decisione deve quindi essere sempre ponderata attentamente, basandosi su motivi solidi e non meramente dilatori, per evitare di incorrere in queste severe preclusioni processuali.
Perché la nuova legge sulla procedibilità a querela (Riforma Cartabia) non è stata applicata in questo caso?
Perché il ricorso presentato dall’imputato è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso impedisce di applicare le nuove condizioni di procedibilità, anche se più favorevoli, introdotte dopo la sentenza impugnata.
Quando un furto si considera consumato e non solo tentato, secondo la Corte?
Il furto si considera consumato nel momento in cui l’autore del reato acquisisce la disponibilità esclusiva della merce, sottraendola al controllo del legittimo proprietario. Nel caso specifico, la rimozione delle etichette antitaccheggio è stata considerata l’atto che ha permesso di ottenere tale controllo esclusivo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende, a meno che non dimostri l’assenza di colpa nel proporre l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33555 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33555 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Roma per il reato di furto all’interno di un esercizio commerciale.
Il ricorrente deduce vizio motivazionale e violazione di legge con riferimento alla mancata qualificazione dei fatti quale tentativo di furto e in relazione al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
2.1 II ricorrente ha depositato tempestiva memoria difensiva insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato. In premessa va rilevato che, in ragione dell’inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l’entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta “riforma Cartabia”) che ha previsto che il reato di cui all’imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede dì legittimità, l’inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del predetto decreto per l’eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).
Le doglianze, inerenti al trattamento sanzioNOMErio, sono infatti inammissibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di appello di Roma che ha evidenziato che lo Sforza, dopo una serie di manovre diversive, aveva acquisito la disponibilità esclusiva dei profumi cui erano state altresì rimosse le etichette antitaccheggio.
La pena è stata poi determinata sulla base di criteri minimi edittali e il giudizio di valenza tra circostanze, logicamente argomentato, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024.