Ricorso Inammissibile e Prescrizione: La Cassazione Fa Chiarezza
L’esito di un processo penale può dipendere non solo dalla fondatezza delle accuse, ma anche dal rigore con cui vengono redatti gli atti processuali. Un ricorso inammissibile può avere conseguenze molto gravi, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità dell’impugnazione preclude la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, cristallizzando di fatto la condanna.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Lecce, confermata parzialmente in appello, per i reati di possesso ingiustificato di valori e per vari delitti legati alla falsificazione. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1. Violazione della legge processuale: Sosteneva che il fatto per cui era stato condannato fosse diverso da quello originariamente contestato. La Corte ha rapidamente respinto questa censura, qualificandola come manifestamente infondata. I giudici di legittimità hanno chiarito che la Corte d’Appello aveva semplicemente operato una “riqualificazione giuridica” del fatto, un potere pienamente riconosciuto al giudice, senza alterare gli elementi storici della condotta.
2. Motivazione incompleta: Il ricorrente lamentava che i giudici d’appello non avessero esaminato tutte le critiche sollevate nei motivi di impugnazione. Anche questo motivo è stato giudicato inaccettabile, in quanto formulato in modo del tutto generico e indeterminato, tale da non consentire alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato.
Proprio la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi hanno condotto la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Il Principio Consolidato su Ricorso Inammissibile e Prescrizione
Il punto cruciale della decisione risiede nelle conseguenze di tale inammissibilità. La Corte ha ribadito un principio consolidato, sancito a più riprese dalle Sezioni Unite: la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio l’eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello. In parole semplici, un ricorso presentato senza i requisiti di legge “cristallizza” la decisione impugnata. La Corte di Cassazione non entra nel merito della vicenda e, di conseguenza, non può applicare istituti favorevoli all’imputato come la prescrizione. Questa regola impedisce che ricorsi palesemente infondati o dilatori possano essere utilizzati strumentalmente per guadagnare tempo e far maturare i termini di prescrizione.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve farlo con motivi specifici, pertinenti e non manifestamente infondati. Un ricorso formulato in modo generico o palesemente pretestuoso non solo non porterà all’annullamento della condanna, ma comporterà tre conseguenze negative:
1. La conferma definitiva della sentenza di condanna.
2. La preclusione della possibilità di beneficiare della prescrizione del reato.
3. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione serve quindi da monito sull’importanza della diligenza e della professionalità nella redazione degli atti di impugnazione, la cui superficialità può costare molto cara all’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Un ricorso inammissibile impedisce di dichiarare la prescrizione del reato?
Sì. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la possibilità per la Corte di rilevare d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa fosse maturata.
Perché il motivo di ricorso sulla diversa qualificazione del fatto è stato respinto?
È stato respinto perché la Corte ha ritenuto che i giudici di appello non avessero modificato i fatti storici contestati, ma si fossero limitati a una mera “riqualificazione giuridica” degli stessi, un’operazione consentita dalla legge e in linea con l’interpretazione della Corte stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7756 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Lecce, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 477,482 e 489 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge processuale penale perché il fatto ritenuto in sentenza sarebbe diverso da quello contestato – è manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, dal momento che la sentenza impugnata ha operato mera riqualificazione giuridica del fatto contestato nel capo d’imputazione, in linea con l’orientamento interpretativo di questa Corte, espressamente richiamato;
Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità sull’assunto che i giudici di appello non avrebbero esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione – è del tutto generico ed indeterminato e non consente a questa Corte di esercitare il sindacato di competenza;
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato di cui all’art. 707 cod. pen. per intervenuta prescrizione (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, COGNOME, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, COGNOME, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, COGNOME, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, COGNOME, Rv.231164).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbraio 2024
Ìl Presidente