Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38529 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38529 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 11 settembre 2023 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la precedente sentenza del 31 maggio 2022 con cui il Tribunale di Enna aveva condannato NOME alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato contestato;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento ritenuta necessarietà di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale disposta all’esito dell’udienza del 3 maggio 2023;
che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento al ritenuto superamento delle soglie di punibilità in materia di omessi versamenti I.V.A. ed I.R.P.E.F.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto, sotto un primo profilo, la stessa decisione di utilizzare le risultan emerse dalla testimonianza assunta in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale già chiarisce circa la necessità di assumerla a processo; sotto altro profilo il ricorrente non risulta essersi tempestivamente opposto all rinnovazione in parola di tal ché la doglianza deve essere dichiarata inammissibile;
che il secondo motivo risulta altresì manifestamente infondato atteso che, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, la Corte di appello nissena ha correttamente argomentato circa il superamento della soglia di punibilità dando rilievo alle risultanze derivanti dalle dichiarazioni rese dal teste COGNOME, d quale, con la censura in esame, non è stata in alcun modo messa in dubbio l’attendibilità;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle 412C :4 -k. i n -· 4 ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere este ore il Preside te V 0′