Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37686 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37686 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 6 comma 1, n. 2, cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordin alla mancata dichiarazione di improcedibilità del giudizio per difetto di querela, è manifestament infondato perché è presente in atti la querela sporta in data 11 agosto 2018 da NOME COGNOMECOGNOME direttore generale dell’RAGIONE_SOCIALE;
considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano rispettivamente, la violazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di estinzion del reato per prescrizione e la carenza di motivazione in ordine al diniego dell’applicazione del causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e dell’attenuante del danno patrimoni di speciale tenuità, sono patentemente generici poiché contengono le predette allegazioni in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2 Leonardo, Rv. 254584 – 01);
considerato che il quarto e il quinto motivo di ricorso – che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva severità della pena – sono generici e inedit poiché l’atto di appello, con riguardo alla pena, non conteneva doglianze relative alla su commisurazione ma soltanto la richiesta di ridurla in ragione della prospettata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. misura della pena; e nulla ha espost a proposito delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento non è stato neppure richiesto (cf Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 – 01, secondo cui «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamen omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non stato possibile dedurre in precedenza», la quale – quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazio richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non nnassimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.); il che esime dall’immorare oltre;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d GLYPH mmen e. D E POSI IN CANCELL ATA ERIA Così deciso il 03/07/2024. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese