Ricorso inammissibile: Quando la Tesi della ‘Non Consapevolezza’ non Regge in Cassazione
L’esito di un processo penale può dipendere da dettagli cruciali, come la credibilità delle tesi difensive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando le argomentazioni proposte si scontrano con le evidenze già accertate nei gradi di giudizio precedenti. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per detenzione di stupefacenti che ha tentato di sostenere la propria inconsapevolezza, una tesi ritenuta infondata dai giudici supremi.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la condanna di un uomo per un reato legato agli stupefacenti. L’imputato, viaggiando a bordo di un’autovettura in compagnia di un’altra persona, era stato trovato in possesso di sostanze illecite.
Nel suo ricorso per Cassazione, la difesa ha puntato su due argomenti principali:
1. L’infondatezza della tesi accusatoria, basata sulla presunta inconsapevolezza dell’imputato riguardo alla presenza della droga nel veicolo.
2. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche, che erano state negate nel precedente giudizio.
Analisi del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo del ricorso, relativo alla tesi dell’inconsapevolezza, e lo ha liquidato come palesemente infondato. I giudici hanno evidenziato una contraddizione insormontabile nell’argomentazione difensiva. La stessa Corte d’Appello, infatti, aveva premesso nella sua sentenza che sia l’imputato ricorrente sia l’altro occupante del veicolo avevano, di fatto, riconosciuto la proprietà della droga. Tale ammissione rende del tutto illogica e inaccoglibile la successiva affermazione di non essere a conoscenza della presenza dello stupefacente.
Il Ruolo dei Precedenti Penali nel Giudizio
Il secondo punto del ricorso riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche su questo fronte, la Cassazione ha respinto le doglianze dell’imputato. La Corte ha stabilito che la decisione dei giudici di merito di escludere tali attenuanti era stata supportata da una motivazione ‘immune da censure’. La valutazione aveva tenuto adeguatamente conto dei precedenti penali specifici dell’imputato, un fattore che legittima pienamente il diniego di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Le motivazioni addotte erano manifestamente infondate e non idonee a scalfire la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza alcuni principi cardine del processo penale. In primo luogo, il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti già accertati dai tribunali di merito. Se un fatto, come l’ammissione di proprietà di una sostanza illecita, è stato stabilito, una tesi difensiva che lo contraddica è destinata a fallire. In secondo luogo, la valutazione discrezionale del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche è difficilmente sindacabile in sede di legittimità, specialmente se ben motivata da elementi concreti come i precedenti penali dell’imputato. La decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi basati su vizi di legittimità concreti e non su mere riproposizioni di tesi fattuali già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la tesi difensiva dell’inconsapevolezza della presenza di droga era in palese contraddizione con quanto accertato dalla Corte di Appello, ovvero che sia l’imputato che l’altro passeggero avevano ammesso la proprietà della sostanza stupefacente.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
La concessione delle attenuanti generiche è stata esclusa a causa dei precedenti penali specifici dell’imputato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione fornita dai giudici di merito fosse logica, coerente e non soggetta a critiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46237 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46237 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RASHTAN LIBRAZHD( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuta l’infondatezza della tesi dell’inconsapevolezza da parte dell’imputato della presenza dello stupefacente a bordo dell’autovettura sulla quale viaggiava, avendo la Corte di appello premesso che sia il COGNOME che l’altro occupante dell’autovettura riconoscevano la proprietà della droga (si veda p. 5);
rilevato che è stata esclusa la concedibilità delle attenuanti generiche con motivazione immune da censure, avuto riguardo alla considerazione dei precedenti specifici;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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Il Presidente