Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi dell’Appello non Bastano
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni nel processo penale. Con la sua decisione, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine: non basta lamentarsi di una sentenza, ma è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. Il caso ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile perché i motivi addotti dal ricorrente sono stati giudicati troppo generici, specialmente in relazione alla confisca di una cospicua somma di denaro.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale. L’imputato era stato condannato per il reato di detenzione illecita di una notevole quantità di cocaina (corrispondente a 1985 dosi medie singole). Oltre alla pena detentiva, il giudice aveva disposto la confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato al momento dell’arresto. La difesa ha deciso di impugnare questa decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando specificamente la legittimità della confisca.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, che sancisce l’inammissibilità dei ricorsi basati su motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione non conteneva una necessaria analisi critica delle argomentazioni che avevano portato il Tribunale a disporre la confisca. In altre parole, la difesa si è limitata a contestare la decisione senza smontare punto per punto le ragioni addotte dal primo giudice.
Le Motivazioni: La Sproporzione tra Denaro e Reddito è la Chiave
Il cuore della motivazione risiede nella valutazione del Tribunale, che la Cassazione ha ritenuto congrua e ben argomentata. Il giudice di merito aveva giustificato la confisca sulla base di due elementi principali:
1. La sproporzione reddituale: Era emersa una palese sproporzione tra le somme di denaro rinvenute e il reddito dichiarato dall’imputato. Di fatto, l’imputato non aveva presentato dichiarazioni dei redditi e non risultava titolare di una licenza per il commercio di autovetture, attività che aveva addotto per giustificare il possesso del contante.
2. L’inverosimiglianza della giustificazione: La tesi difensiva, secondo cui il denaro proveniva dal pagamento in contanti per la vendita di autovetture, è stata ritenuta inverosimile. Il Tribunale ha osservato che operazioni di tale importo avrebbero richiesto l’uso di strumenti di pagamento tracciabili, come assegni o bonifici bancari, e non di banconote di grosso taglio come quelle sequestrate.
La Cassazione ha concluso che, di fronte a questa solida motivazione, il ricorso si è rivelato generico e incapace di mettere in discussione la logica della decisione impugnata. Di conseguenza, non potendo esaminare il merito della questione, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze automatiche per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La pronuncia sottolinea l’importanza per i difensori di strutturare le impugnazioni con argomentazioni specifiche e critiche, in grado di confrontarsi efficacemente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare, pena la severa sanzione dell’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, che non contenevano una necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione del Tribunale, violando così l’art. 606, comma 3, c.p.p.
Quali elementi ha considerato il Tribunale per giustificare la confisca del denaro?
Il Tribunale ha giustificato la confisca basandosi sulla sproporzione tra le somme rinvenute e il reddito dell’imputato (che non presentava dichiarazioni dei redditi), sull’assenza di una licenza per il commercio di veicoli e sull’inverosimiglianza di un pagamento di tale entità in contanti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Come previsto dall’articolo 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38584 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 del GIP TRIBUNALE di LATINA
dato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Latina ha applicato una pena su richiesta per il reato di cui all d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di 1985 dosi medie singole di cocaina, in Sabaudia 21/4/2023), con confisca del denaro in sequestro, depositando altresì memoria successiva, con la quale ha chiesto l’assegnazione ad altra sezione per la trattazione del ricorso;
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché prop per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base de decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 d 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), a riguardo alla semplice circostanza che il Tribunale, nella sentenza appellata, ha giustifi congruamente la ritenuta sproporzione delle somme rinvenute rispetto al reddito prodotto rilevando, da un lato, l’assenza di dichiarazioni dei redditi e di una licenza per il commer autovetture e veicoli; dall’atro, l’inverosimiglianza di un pagamento in contanti (con banco del taglio di quelle rinvenute) di autovetture, il cui importo, evincibile dalla document allegata, avrebbe richiesto l’impiego di altri strumenti di pagamento, quali assegno o boni bancario;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p. condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024