Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un esempio lampante ci viene da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di argomenti già esaminati e respinti. Questo caso sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso nuovi e specifici, specialmente quando si contesta la determinazione della pena.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso in Cassazione. L’oggetto della sua doglianza era il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. In particolare, il ricorrente contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, un beneficio che avrebbe potuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza entrare nel merito della questione. La ragione di tale decisione è stata netta: il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello. Questo tipo di impugnazione, definita ‘riproduttiva’, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità della Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha validato pienamente l’operato della Corte d’Appello. Le motivazioni alla base del rigetto del ricorso inammissibile sono state chiare e duplici:
1. Precedenti Penali: La Corte territoriale aveva correttamente tenuto conto dei precedenti penali a carico del ricorrente. La presenza di un passato criminale è un elemento che il giudice può legittimamente valutare in senso negativo al momento di decidere sulla concessione delle attenuanti generiche.
2. Particolare Gravità del Fatto: Il secondo elemento, altrettanto cruciale, era la gravità del reato. Nel caso specifico, il ruolo del ricorrente era stato quello di favorire soggetti che stavano tentando di compiere un furto. L’accertamento di questa condotta aveva richiesto una complessa e vasta attività di indagine, un dettaglio che evidenzia la serietà e l’insidiosità del suo contributo al crimine.
La Cassazione ha quindi concluso che, di fronte a una motivazione così solida e ben argomentata da parte della Corte d’Appello, la semplice riproposizione delle stesse censure non poteva che portare a una dichiarazione di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità della sentenza impugnata e non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni di merito già respinte. Per ottenere una revisione della pena, è necessario dimostrare che la Corte d’Appello ha commesso un errore di diritto o ha fornito una motivazione illogica o carente, non semplicemente che si è in disaccordo con la sua valutazione. La presenza di precedenti penali e la gravità oggettiva del reato restano fattori determinanti che un giudice può e deve considerare nel definire un equo trattamento sanzionatorio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre gli stessi identici motivi che erano già stati esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello.
Quali fattori ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche?
La Corte ha basato la sua decisione su due elementi principali: la presenza di precedenti penali a carico del ricorrente e la particolare gravità del fatto, che aveva richiesto una complessa attività di indagine per accertare il suo ruolo nel favorire un tentativo di furto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21388 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio è riprodutti identico motivo adeguatamente confutato dalla Corte di appello c:he, specie in ordine al determinazione della pena e con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rilevato la presenza dei precedenti penali a carico del ricorrente particolare gravità del fatto che ha necessitato di una gran mole di indagini affinché si accer che il ricorrente aveva inteso favorire i soggetti che tentavano di compiere il furto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2024.