Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Tentata Rapina
L’esito di un processo penale non sempre si conclude con l’ultimo grado di giudizio. A volte, l’accesso alla Corte di Cassazione è precluso da vizi procedurali. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e confermando la responsabilità penale dell’imputato. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
I fatti del processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di tentata rapina, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenuto responsabile, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su due motivi principali: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo sia alla prova della sua colpevolezza, sia alla qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina.
In sostanza, la difesa contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato le prove, in particolare le dichiarazioni della persona offesa, e la logica seguita per arrivare alla condanna. L’obiettivo era ottenere una rilettura completa delle risultanze probatorie, sperando in un esito diverso.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha assunto una posizione netta. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dall’imputato non erano ammissibili. Non si trattava, infatti, di censure relative a errori di diritto o a vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte territoriale.
La difesa, secondo la Suprema Corte, non ha individuato specifici travisamenti delle prove, ma ha semplicemente proposto una propria interpretazione dei fatti, alternativa a quella dei giudici. Questo tipo di contestazione, che riguarda il ‘merito’ della vicenda, è estraneo al giudizio di legittimità, il cui compito non è rivalutare le prove, ma assicurare la corretta applicazione della legge.
La distinzione tra merito e legittimità
Questo caso sottolinea una distinzione cruciale nel nostro sistema processuale. I giudici di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello) sono ‘giudici di merito’: il loro compito è ricostruire i fatti attraverso l’analisi delle prove (testimonianze, documenti, perizie). La Corte di Cassazione, invece, è ‘giudice di legittimità’: non può riesaminare i fatti, ma solo verificare che le norme giuridiche siano state applicate correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Presentare alla Cassazione argomenti che chiedono una nuova valutazione delle prove, come fatto in questo caso, porta inevitabilmente a un esito sfavorevole e alla dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come la sentenza d’appello avesse già affrontato in modo puntuale e con argomenti logico-giuridici corretti tutte le doglianze ora riproposte. I giudici di merito avevano fornito una ricostruzione precisa dei fatti, basata sugli elementi di prova disponibili, dai quali emergevano chiaramente sia la responsabilità dell’imputato sia tutti gli elementi costitutivi dei reati contestati. Poiché il ricorso non faceva altro che riproporre questioni già risolte, senza evidenziare vizi di legittimità, doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la conferma definitiva della condanna. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce che il ricorso per cassazione è uno strumento straordinario, da utilizzare solo per denunciare specifici errori di diritto e non come un terzo grado di giudizio per tentare di ribaltare una valutazione dei fatti ritenuta sfavorevole.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non solleva questioni di legittimità (cioè violazioni di legge o vizi di motivazione), ma si limita a riproporre contestazioni sui fatti e sulla valutazione delle prove già esaminate e respinte dai giudici di merito.
Cosa significa che il ricorso è ‘meramente riproduttivo di doglianze di merito’?
Significa che l’impugnazione non presenta nuovi e specifici vizi della sentenza, ma ripete le stesse argomentazioni relative alla valutazione delle prove (il ‘merito’) che erano già state presentate e rigettate nel precedente grado di giudizio, come la Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono l violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondame dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e alla qualificaz giuridica del fatto nel reato di tentata rapina di cui al capo a) di imputazione n il vizio di motivazione e il travisamento del fatto contestato al capo b), meramente riproduttivi di doglianze di merito puntualmente vagliate e disatte dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici e sono finalizzati ad ottenere una rilettura delle risultanze probatorie, in particola dichiarazioni della persona offesa, estranea al sindacato di legittimità e avul pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 6 e 7 sulla p ricostruzione dei fatti risultante dagli elementi di prova in atti da cui emergon evidenza la responsabilità dell’imputato e tutti gli elementi costitutivi de contestati);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data [14 ottobre 2024
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La Cons. est.
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale