Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di Cassazione, indicando che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio in un caso di evasione, confermando la condanna dell’imputata e facendo luce sui limiti del ricorso in ultima istanza. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso: La Condanna per Evasione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di una donna per il reato di evasione, una sentenza confermata anche dalla Corte d’Appello di Catania. Non rassegnata alla decisione, l’imputata ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, tentando di ottenere l’annullamento della condanna e un nuovo esame della sua posizione.
Il ricorso si basava su una serie di censure volte a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 12 luglio 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici supremi non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate dalla difesa, fermandosi a una valutazione preliminare che ha evidenziato un vizio insanabile nell’impostazione dell’appello.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede in un punto fondamentale: il ricorso non faceva altro che riproporre le stesse ‘doglianze’ (cioè gli stessi motivi di lamentela) che erano già state presentate, analizzate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Presentare le medesime argomentazioni, senza evidenziare specifici errori di diritto, rende il ricorso superfluo e, appunto, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte Suprema
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse giuridicamente corretta, puntuale e coerente. I giudici di merito avevano vagliato adeguatamente gli elementi probatori e individuato con precisione la responsabilità dell’imputata per il reato di evasione contestato. La decisione era, inoltre, priva di ‘manifeste incongruenze logiche’.
In sostanza, la difesa non è riuscita a dimostrare un errore di diritto o un vizio logico nella sentenza impugnata, limitandosi a offrire una lettura alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso è stata quindi una conseguenza diretta e inevitabile.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze concrete e onerose per la ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputata al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori. La decisione della Cassazione rende definitiva la condanna per evasione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché riproponeva le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa ha valutato la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte non ha riesaminato i fatti, ma ha verificato che la sentenza della Corte d’Appello fosse giuridicamente corretta, coerente con le prove acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche, concludendo che le censure della ricorrente erano infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36001 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRESCIMONE NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata dal ric riproduce profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merit argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, co con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla puntuale individuazione degli elementi probatori attenti la responsab dell’imputata per l’evasione contestata rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 luglio 2024.