Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45238 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45238 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE
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avverso la sentenza in data 23/1/2024 della Corte d’appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; GLYPH IL I -U1′ udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott.
COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23/1/2024, la Corte d’appello di Brescia, in parz riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Brescia in data 5/7/202 – che aveva ritenuto R. S . responsabile dei reati di cui agli artt. 572, 605, 609 bis aggravato ai sensi dell’art. 609 ter comma 1 n. 5) e 615 ter e 616 pen ai danni del coniuge convivente F. R. nonché del reati di cui agli artt. 387 bis e 582 cod. pen., quest’ultimo reato ai danni di GLYPH F. P. e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti, unificati i reati, l condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre sanzioni accessorie, non in favore della parte civile F.P. , al risarcimento dei danni, da liquidarsi
a cura del giudice civile, al pagamento di una provvisionale e alla rifusione
spese- aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli 615 ter e 616 cod. pen. per estinzione dei medesimi per remissione di querel ridotto la pena ad anni 5 mesi 11 e giorni 10 di reclusione, sostituita l’inter perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea e condannato l’appellante pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALE a mezzo del difensore di fiducia, proponendo cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, si deduce l’erronea applicazione dell’art. 572 cod. p sostenendo che non era rimasta provata l’abitualità delle condotte “in direzion una precisa volontà di determinare una situazione di vita intollerabile per ef della sistematica sopraffazione cui la persona offesa è sottoposta”. Si contes particolare il giudizio di attendibilità formulato in favore di GLYPH F.R. rilevando che:
la madre della persona offesa aveva dichiarato di non aver mai visto lividi corpo della figlia;
la documentazione depositata dalla difesa smentiva che l’imputato foss costantemente sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
il clima di difficoltà vissuto dalla coppia dall’aprile 2021 a ottobre caratterizzato da litigi e discussioni, non si era tramutato in “vess psicologiche …nei confronti della sig.ra NOME
Con il secondo motivo, si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 605 co pen. e degli artt. 192 comma 3 e 4 cod. proc. pen., sostenendo che non e rimasto provato che fosse stata “coartata la libertà di movimento della pers offesa”. Si assume che:
la versione resa in ordine a tale capo da I F.P. Lnon era credibile in quanto era inverosimile che la donna, constatato che il marito era in stato di alterazi dopo essere stata picchiata, lo avesse seguito senza reagire all’intern capannone e, ancora, che non avesse utilizzato il telefono cellulare che le era lasciato per chiedere l’intervento della madre o che non fosse stata liberat cognato, dopo che lo aveva avvisato di quanto era avvenuto;
la disponibilità del telefono cellulare dimostrava che non vi era stata “costri mediante violenza” per cui, al più, poteva ritenersi integrato il delitto di violenza privata.
Con il terzo motivo, si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 609 bis e ter cod. pen. e dell’ art. 192 comma 3 e 4 cod. proc. pen. assumendo che non e rimasto provato che la libertà della persona offesa fosse rimasta coartata.
Si deduce che: nei due episodi di violenza sessuale non era “emersa alcun chiara volontà di dissenso della F.R. “; i racconti di NOMECOGNOME erano molto confusi;
NOMECOGNOME aveva dichiarato che alcuni comportamenti di sottomissione nei confronti del marito non erano dettati dalla paura ma da motivi religiosi; con riferiment
delitto di cui al capo 5) la versione di NOMECOGNOME era smentita da quanto riferito dalle altre persone presenti e non trovava riscontro nei filmati prodotti, risult medesimi scarsamente significativi in quanto privati dell’audio.
Con il quarto motivo, sftensura l’omessa rimessione alla Corte costituziona della questione di legittimità costituzionale dell’art. 605 ultimo comma cod. in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Si deduce, sotto la pros violazione dell’art. 3 Cost., che: l’estensione del regime di procedibilità a è stato determinato dalla volontà di favorire la riparazione dell’offes definizione anticipata del procedimento, esigenza che si ravvisa soprattutto caso di rapporti di parentela fra i soggetti coinvolti nel delitto; non è ravv una dimensione sovraindividuale dell’offesa; non è possibile ritenere che procedibilità a querela sia riservata soltanto alle ipotesi minori di seque persona, essendo operante anche in presenza di aggravanti diverse da quell contemplate dall’art. 605 comma 2 e da quelle della finalità di terrorismo agevolazione mafiosa; la scelta normativa non può trovare giustificazione nel condizione in cui può venirsi a trovare il coniuge, “tale da non renderlo libero scelta processuale di presentare una querela, la quale risulterebbe asimmetr rispetto a quanto previsto dallo stesso legislatore delegato in ordine al del lesioni personali aggravato ai sensi dell’art. 577 n. 1 c.p.”. In relazi prospettata violazione dell’art. 76 Cost., si rappresenta che l’art. 1 comma 15 legge 134 del 2021 aveva previsto l’estensione del regime di procedibilità a quer ai reati con pena detentiva superiore nel minimo a due anni senza che per determinazione di tale limite potesse tenersi conto delle circostanze.
Con ultimo motivo, si contesta la pena irrogata lamentando l’omessa prevalenza delle attenuanti generiche e l’omessa mitigazione del trattamen sanzionatorio.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici, in quan ripropongono le censure proposte avverso la sentenza del GUP senza considerare le risposte che a tali doglianze ha dato il giudice di appello, versati in comunque manifestamente infondati.
Va precisato, in premessa, che si è in presenza di una c.d. “doppia conforme in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato, per cui le sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronu di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entramb sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove ( Sez. 3, n. 44418
16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
A fronte dell’apparato argomentativo sviluppato dalle sentenze di merito, motivi di impugnazione non delineano vizi di legittimità ma contestano l ricostruzione cui sono pervenuti i giudici che, con valutazione conforme del medesime emergenze probatorie, hanno ritenuto integrati i delitti per cui intervenuta condanna.
E’ utile ribadire che, “ai fini della corretta deduzione del vizio di violazi legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricor strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostrui giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; alt invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che l emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzio della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto rispetto fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una cond corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettame riservata al giudice di merito” (Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello).
Il ricorso, ancora, incorre in un errore di diritto allorquando riconduce al di violazione di legge l’inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. che, in q non presidiata dalla sanzione della nullità, inutilizzabilità, inammissibi decadenza, non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sens dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell’art. 606, com lett. c), cod. proc. pen., ma può rilevare soltanto nei limiti indicati dalla della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogici della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugna ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 3, n. 4 del 17/10/2012, F., Rv. 253567 – 01; conf. Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M Rv. 274191 – 02; Sez. 6, n. 4119 del 30/4/2019 (dep. 30/01/2020), Romeo, Rv. 278196 – 02).
La conclusione cui si è pervenuti in ordine all’inammissibilità del rico emerge con evidenza se solo si analizzano le censure mosse dal ricorrente al valutazioni espresse dai giudici di merito.
La Corte d’appello di Brescia, infatti, ha respinto le doglianze relative credibilità di F.R. rilevando che la donna si era determinata a sporgere querela dopo aver ripetutamente chiesto l’intervento delle for dell’ordine a tutela dell’incolumità sua e dei figli e aver constatato che le co vessatorie e le aggressioni erano continuate diventando sempre più serie
allarmanti. Anche la remissione di querela è stata valorizzata dai giudici di me come indice della veridicità delle accuse formulate.
La Corte ha, poi, sottolineato che le accuse formulate da NOMECOGNOME erano coeren e non manifestavano risentimento e spirito di rivalsa nei confronti del coniuge e è soffermata sugli elementi che fornivano riscontro a tali dichiarazi valorizzando a tal fine la telefonata del 7/10/2021, nel corso della quale l’impu aveva tenuto un atteggiamento di sfida nei confronti dei Carabinieri ribaden all’interlocutore dell’Arma che al ritorno a casa avrebbe picchiato la mog l’intervento a casa della coppia effettuato dai Carabinieri il giorno 8/8/2022 aveva permesso ai militari di constatare che l’abitazione si presentav soqquadro, i messaggi telefonici che i coniugi si erano scambiati, c documentavano, da una parte, gli epiteti con cui l’imputato era solito rivolg alla moglie e, dall’altra, l’insofferenza della donna per le conseguenze che l’ di alcool produceva nelle relazioni familiari e la sua volontà di non avere rapporti sessuali con l’imputato, le sommarie informazioni rese da l GLYPH M.S. che confermavano che l’imputato era intervenuto mentre NOME era al telefono con la dichiarante chiedendole, con tono aggressivo, con chi stesse parlando subito dopo, sottraendole il telefono e minacciandola di morte, e il referto med del 22/12/2019, che documenta le lesioni provocate da NOME alla moglie.
Accertata l’attendibilità di NOMECOGNOME , la Corte territoriale, a confutazio motivo di appello volto a contestare l’integrazione del delitto di maltrattamen famiglia, ha rimarcato che alle condotte violente e aggressive dell’imputato n erano corrisposti comportamenti analoghi della moglie e si è soffermata sullo sta di prostrazione cui era venuta a trovarsi la querelante, cui era rimasta pre ogni possibilità di confronto e reazione nei confronti del marito per effetto offese e dalle violenze che concludevano ogni discussione, e sulla consapevolezza di tale condizione che aveva avuto l’imputato, che nei momenti di lucidità si scusato per quanto fatto manifestando la volontà di rivolgersi a uno psicologo.
In relazione al reato di sequestro di persona, la sentenza sottolinea come versione della querelante trova riscontro in quanto ammesso da GLYPH R.S. GLYPH e non era smentita dalle dichiarazioni di R.T. . Già il GUP, inoltre, a rilevato che “la condizione di paura” per le ritorsioni del marito, escludeva c configurazione del reato trovasse ostacolo nel fatto che a I F.P. fosse lasciato il telefono cellulare.
In relazione ai reati di violenza sessuale, la sentenza rimarca che d dichiarazioni di NOMECOGNOME era emerso che, in occasione delle due violenze sessu contestate, la donna aveva manifestato al marito la volontà di non avere con l un rapporto sessuale dapprima esplicitamente e poi tacitamente, piangendo interrottamente durante l’atto sessuale.
10. Si è, quindi, in presenza di un impianto argomentativo puntuale, coerente, privo di fratture logiche di macroscopica evidenza del tutto idoneo a rende intellegibile l’iter logico giuridico seguito dalla Corte territoriale.
Lo sforzo argomentativo della Corte d’appello è stato, però, totalmente ignorat dal ricorso che finisce per riproporre gli stessi argomenti esposti nell’a appello, fondati su elementi probatori estrapolati dal contesto in cui la C territoriale li aveva inseriti e valutati che, comunque, risultano ictu oculi in a scuotere la compattezza logica dell’impianto argomentativo.
11. Non può che riaffermarsi, quindi, il principio secondo il quale è inammissibil il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedisseq reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cor merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour Sa m Rv. 277710 – 01; Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).
12. Anche in relazione all’eccezione di legittimità costituzionale, il ricorrente tiene in alcun conto la risposta a tale questione data dalla Corte d’appello.
Va, comunque, osservato, a integrazione a quanto esposto nella sentenza impugnata, che in forza dell’art. 1 comma 15 della legge n. 134 del 2021, il legislatore delegato aveva ampia discrezionalità nel selezionare i reati contr persona, puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, cu estendere la procedibilità a querela” (Cort. Cost., ord. n. 106 del 21/5/2 depositata il 13/6/2024) per cui risulta manifestamente infondata la prospett violazione dell’art. 76 Cost.
La scelta del legislatore delegato censurata dal ricorrente, inoltre, non ap irragionevole ma risponde ai criteri individuati nella relazione illustrativa al 10 ottobre 2022, n. 150, ove è precisato che nell’attuazione della delega conservata “la procedibilità d’ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilie dimensione sovra-individuale dell’offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizion e non libere nella scelta processuale di presentare una querela”.
Tali presupposti ricorrono nel caso del sequestro di persona perpetrato ai dan del coniuge o di un discendente o di un ascendente, sia in considerazione dei dove familiari violati dalla condotta dell’agente, e a cui, quindi, la norma offre che dell’esigenza di protezione della vittima, maggiormente esposta per il rappor di fiducia discendente dal vincolo di coniugio o parentale, alla condotta delittu
Va segnalato anche, per rispondere a uno specifico argomento del ricorrente, prospettante i vantaggi che la perseguibilità a querela assicurerebbe al fin ripristino dell’armonia familiare, che, di recente, la Corte costituzionale, chi
a giudicare le legittimità costituzionale dell’art. 574-bis cod. pen. nella parte prevede la perseguibilità d’ufficio anziché a querela per disparità di tratta rispetto all’art. 574 cod. pen., nel rigettare la questione, ha disatteso argomento sottolineando la deterrenza esercitata dalla perseguibilità d’uffi “anche in considerazione di possibili condizionamenti psicologici che potrebb subire il genitore denunciante in ordine alla remissione della querela ove norma lo consentisse” (Corte costituzionale, sentenza n. 71 del 23 aprile 2024)
I differenti trattamenti sanzionatori dell’art. 605 comma 1 e 2 cod. pe dell’art. 582, sia pure aggravato ai sensi dell’art. 577 n. 1 cod. pen., individuato dal ricorrente come tertium comparationis in relazione alla prospett violazione dell’art. 3 Cost., dimostrano che le ipotesi a confronto, per il legis risultano connotate da un ben differente grado di disvalore; anche tale risulta rende la questione di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’ manifestamente infondata.
Venendo al trattamento sanzionatorio, l’atto di appello invocava l prevalenza delle attenuanti generiche, concesse dal GUP in relazione all’accord bonario intervenuto con la ex moglie, senza fornire motivazione alcuna. L richiesta non è stata oggetto di esplicita risposta da parte della Corte terri anche se il giudizio di equità, ragionevolezza e prudenza formulato in relazi alla pena irrogata dal GUP consente di ritenere il motivo implicitamente disattes
Anche a voler diversamente opinare, comunque, il deficit motivazionale della Corte territoriale non sarebbe sanzionabile operando il consolidato princi giurisprudenziale secondo cui le richieste difensive immotivate, in quan insuscettibili di una devoluzione della regiudicanda al giudice superiore, rend non sanzionabile l’omessa motivazione del giudice di appello (Sez. 1, Sentenza n 1477 del 09/12/1985 (dep. 1986 ), Serra, Rv. 171920 – 01; Sez. 3, n. 1691 de 11/12/2012, dep. 2013, M.M.).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sen dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha prop al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore del Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in e tremila.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/11/2024