Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, le conseguenze non sono solo procedurali, ma anche economiche per chi lo propone. Analizziamo l’ordinanza n. 36662 del 2024 per comprendere meglio i confini del controllo della Suprema Corte, in un caso che riguarda il reato di violazione di sigilli.
Il Caso: Violazione di Sigilli e la Giustificazione “Necessaria”
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un uomo per il reato previsto dall’articolo 349 del codice penale, ovvero la violazione di sigilli. Nello specifico, l’imputato aveva effettuato un allacciamento abusivo alla rete idrica dopo che la fornitura era stata interrotta e sigillata. A sua discolpa, egli aveva addotto una giustificazione basata sulla necessità di abbeverare il proprio bestiame, sostenendo di trovarsi in uno stato di necessità.
La Decisione dei Giudici di Merito
Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto l’imputato penalmente responsabile. La Corte d’Appello, in particolare, aveva confermato la condanna, rigettando la giustificazione dell’imputato. Secondo i giudici, la presunta esigenza di abbeverare le vacche era rimasta del tutto indimostrata e, in ogni caso, priva dei requisiti di attualità e inevitabilità del pericolo richiesti dalla legge per configurare lo stato di necessità. La decisione si basava sulle prove raccolte, incluse le testimonianze dei verificatori che avevano accertato la manomissione dei sigilli e l’allaccio abusivo.
Il Ricorso Inammissibile in Cassazione e i suoi Motivi
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo principalmente su due motivi:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità penale: Si contestava la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse illogica.
2. Vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava che la Corte d’Appello non avesse concesso le attenuanti in regime di prevalenza.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, fornendo chiarimenti cruciali sulla natura del proprio giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che il primo motivo era inammissibile perché costituito da “mere doglianze in punto di fatto”. L’imputato, infatti, non evidenziava una reale illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello, ma tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Il giudizio della Cassazione è un controllo sulla corretta applicazione della legge, non un terzo grado di giudizio sui fatti. La ricostruzione della Corte territoriale, basata sull’accertamento dell’allaccio abusivo e sulla mancanza di prove per la giustificazione, è stata ritenuta logica e coerente.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha sottolineato un aspetto paradossale: la pena inflitta in appello (quattro mesi di reclusione) era addirittura inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 349, comma 1, c.p. (sei mesi di reclusione). Pertanto, la lamentela sulla mancata concessione di ulteriori attenuanti era priva di fondamento.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
Stante la totale inammissibilità del ricorso e non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente, la Corte di Cassazione ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso palesemente infondato e volto a una rivalutazione dei fatti non solo non ha possibilità di successo, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure mosse dall’imputato non riguardavano errori di diritto, ma contestavano la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito, un’attività che non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare il fatto?
Significa che la Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di primo e secondo grado. Non è un “terzo grado” di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36662 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN GIUSEPPE JATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità del reato di cui all’art. 349 cod. pen., è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall’evidenziare profili d illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugNOME, attengono, invece, alla valutazione delle prove e sono riproduttive di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito ribadito la sussistenza del delitto in esame sulla base di quanto accertato dai verificatori RAGIONE_SOCIALE, che riscontrarono un abusivo allacciamento alla rete idrica, previa rimozione dei sigilli, ed essendo la giustificazione addotta dal ricorrente (ossia l’esigenza di abbeverare le vacche), del tutto indimostrata, come ritenuto dalla Corte, per l’assenza dei requisiti dell’attualità e della inevitabilità del pericolo (cfr. p. 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è inammissibile sia perché generico, sia perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito inflitto una pena, nella misura di quattro mesi di reclusione, che è addirittura inferiore al minimo edittale commiNOME per il delitto ex art. 349, comma 1, cod. pen., che è pari a sei mesi di reclusione;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.