Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19365 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19365 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VASTO il 07/09/1993
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 21 giugno 2024
la Corte di appello de L’Aquila confermava la sentenza del 2 ottobre 2023 con cui il G.I.P. del Tribunale di Lanciano aveva condannato COGNOME NOME
pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 12.000 di multa, avendola ritenuta colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare la ricorrente si doleva del fatto che i Giudici del merito non avessero accolto il
proprio assunto difensivo secondo cui il possesso ai fini di spaccio tanto della sostanza stupefacente rinvenuta all’interno della vettura quanto di quella
rinvenuta all’interno dell’abitazione coniugale fosse imputabile esclusivamente al marito COGNOME
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la penale
responsabilità della COGNOME circa il reato di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo al fatto che al momento del controllo effettuato dalla P.G. sull’autovettura lo stupefacente fosse in possesso all’imputata, fatto che, di per sé, integra quanto meno una sua pari responsabilità a titolo di concorso, con il marito;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
COGNOME il Preside
Il Consigliere COGNOME,