Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9812 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PRISTINA( KOSOVO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, l’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO in difesa di RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
-‘ 1. NOME COGNOME, a mezzo dei suoi difensori, ha presentato due distinti ricorsi avverso sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato il giudizio di pen responsabilità espresso nei suoi confronti in primo grado dal Tribunale di Lucca in ordine ai del di rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e sequestro di persona, in continuazione tra lo
parzialmente riformando la sentenza del primo giudice solo in ordine al trattamento sanzionatorio.
Nella prospettazione accusatoria condivisa dai giudici di merito cinque persone, con volto travisato ed armate (una di pistola ed altro di cacciavite), introdottesi nell’abitazione di INDIRIZZO Giovanni, dopo averlo aggredito e percosso, COGNOMEno immobilizzato la predetta persona offesa, la moglie e la figlia e si erano fatte consegnare le chiavi delle casseforti, impossessandosi contenuto di una di esse, per poi darsi alla fuga, dopo aver intimato alle persone offese di n chiedere l’intervento delle forze dell’ordine altrimenti COGNOME state uccise.
Con ricorso proposto a mezzo dell’AVV_NOTAIO l’COGNOME ha formulato due motivi di impugnazione:
2.1. GLYPH Carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina, che si assume fond principalmente sul riconoscimento dell’NOME operato COGNOMEa persona offesa NOME, moglie del COGNOMECOGNOME COGNOME lo COGNOME riconosciuto dal particolare taglio degli occhi, intravisti s passamontagna di uno dei rapinatori. Osserva il ricorrente che la stessa COGNOME COGNOME originariamente riferito di non essere in grado di riconoscere i rapinatori, e solo dopo l’arr dell’COGNOME COGNOME riferito di un segno particolare non riferito in precedenza. Inoltre dichiarazioni della COGNOME COGNOME in contrasto con quelle rese COGNOMEa figlia nell’immediatez dei fatti, circostanza che, ad avviso della difesa, le rendeva inattendibili e, comunque, il cont tra due deposizioni avrebbe dovuto indurre a riconoscere il dubbio e, conseguentemente, portare all’assoluzione dell’imputato.
2.2. GLYPH Mancanza di motivazione in ordine all’aumento di pena per la recidiva, determinato senza alcuna motivazione nella misura di due anni, pari al massimo consentito COGNOME‘art. 63 n. 4 cod. pen., per il concorso con altre aggravanti ad effetto speciale.
3.1. Il ricorso proposto nell’interesse dell’COGNOME COGNOME‘AVV_NOTAIO censura la manc assunzione di una prova asseritamente decisiva, con il rigetto dell’istanza difensiva vol all’assunzione della testimonianza di persona che avrebbe dovuto confermare l’alibi del ricorrente, secondo il quale questi avrebbe trascorso la notte dei fatti insieme ad una prostit con la quale COGNOME da tempo una relazione, ma della quale non COGNOME saputo indicare le generalità.
Assume il ricorrente che, a fronte di deposizioni testimoniali che confermavano l’esistenza di una relazione extraconiugale dell’COGNOME e la gelosia della moglie, la corte territoriale avr dovuto riconoscere il carattere decisivo della prova richiesta e non fondarsi su elementi incer quale si assume essere la disponibilità della Skoda utilizzata per la rapina, da parte del ricorre all’epoca dei fatti.
3.2. Il ricorso dell’AVV_NOTAIO deduce altresì la mancata valutazione di elementi decisi fini della concessione delle attenuanti generiche – quali il corretto comportamento processuale dell’COGNOME – e l’omessa motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi proposti nell’interesse dell’COGNOME sono inammissibili, in quanto i mot addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti COGNOME‘art. 60 proc. pen. perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
Il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è inammissibile perché prospetta un “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudi merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, 6402, riv. 207944). Peraltro, si tratta di motivo anche aspecifico perché, soffermandosi solo su riconoscimento della COGNOMECOGNOME e sulla non perfetta coincidenza delle dichiarazioni di questa co quelle della figlia, attribuite COGNOMEa Corte al momento di panico da quest’ultima vissuto, no confronta con la pluralità di elementi vagliati dai giudici di merito, comunque convergen nell’indicare nell’COGNOME uno dei rapinatori: 1) il possesso, da parte del ricorrente, della S utilizzata dai rapinatori in occasione della rapina ed anche in occasione di una perlustrazione paio di giorni prima, secondo il riconoscimento effettuato dai vicini di casa dei coniugi COGNOME 2) il rilevamento di materiale biologico riconducibile all’COGNOME sul volante della Skoda, oltre di suo cognato su una bottiglietta d’acqua rinvenuta nel veicolo; 3) il rossore o tumefazione volto, negato dal ricorrente, ma constatato dai carabinieri il giorno successivo alla rapina occasione dell’adempimento di un obbligo di presentazione alla P.G.; 4) l’acquisto di guanti rinvenuti nella Skoda, in coerenza con le testimonianze delle persone offese, che hanno riferito che tutti i rapinatori indossavano guanti durante la rapina; 5) l’alibi falso o comun inattendibile fornito dal ricorrente; 6) la pluralità di elementi emersi dal dibattimento dichiarazioni di quest’ultimo in ordine al momento in cui avrebbe venduto l’autovettura utilizza pela rapina; 7) intercettazioni dei colloqui del ricorrente con la convivente, in carcere, riferimenti a persona dal nome compatibile con quello di uno dei rapinatori, indicato come tranquillo nella sua abitazione. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate COGNOMEa decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecifici conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all’inammissibilità (Sez. 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
Del pari inammissibile è anche la censura, di cui al ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO ordine rigetto dell’istanza difensiva volta alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimenta l’assunzione della testimonianza di persona che avrebbe dovuto confermare l’alibi del ricorrente: la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di complet dell’istruttoria espletata in primo grado, infatti, è un istituto di carattere eccezionale al qu
farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015′ Rv. 266820), e dal percors argomentativo della sentenza impugnata emerge con chiarezza, invece, la riconosciuta completezza degli elementi acquisiti, per la molteplicità di convergenti elementi incompatibili c la prospettazione difensiva e ritenuti senza vizio logico alcuno idonei ad dimostrare oltre o ragionevole dubbio la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti ascrittigli.
Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata COGNOMEa Corte territoriale con la considerazione che l’COGNOME COGNOME è reso responsabile di “fatti m gravi” in ordine ai quali non ha mostrato segno di resipiscenza alcuno, alla luce di comportamento processuale motivatamente riconosciuto legittimo ma “furbesco” e non collaborativo. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertant insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda i considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti COGNOMEe parti o rilevabili da ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilev rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/ Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente