Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere valida, deve essere specifica e non generica. Nel caso di specie, il ricorso inammissibile presentato da un imputato ha portato non solo alla conferma della sua condanna per rapina e lesioni, ma anche a ulteriori sanzioni pecuniarie. Analizziamo come la chiarezza delle prove e la vaghezza del ricorso abbiano segnato l’esito del processo.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per i reati di rapina e lesioni aggravate emessa dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile sulla base di prove decisive, in particolare delle videoriprese che avevano immortalato l’aggressione ai danni di alcune turiste. Le immagini non solo mostravano l’azione delittuosa, ma permettevano anche un chiaro riconoscimento degli autori del reato, già noti alle forze dell’ordine. Nonostante l’evidenza, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un’omessa motivazione da parte della Corte territoriale riguardo alla sua responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La condanna emessa dalla Corte d’Appello è stata quindi confermata in via definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: la Specificità del Ricorso come Requisito Essenziale
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno sottolineato come l’impugnazione fosse formulata in termini del tutto generici e aspecifici. In pratica, il ricorrente non aveva sollevato contestazioni puntuali contro le argomentazioni della sentenza di secondo grado, limitandosi a una doglianza vaga.
La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva invece adeguatamente motivato la propria decisione. Aveva infatti chiarito che l’identificazione dell’imputato emergeva “nitidamente” dalle videoriprese. I giudici d’appello avevano persino visionato direttamente le immagini, constatando che queste immortalavano l’imputato (presente in udienza tramite videocollegamento) mentre, insieme a un complice, dava inizio all’aggressione. Di fronte a una prova così diretta e a una motivazione così ancorata ai fatti, un ricorso generico non poteva che essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: la presentazione di un ricorso in sede di legittimità richiede la massima precisione e specificità. Non è sufficiente lamentare genericamente un vizio di motivazione, ma è necessario indicare con esattezza le lacune o le contraddizioni del provvedimento impugnato, confrontandosi criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. Quando le prove, come in questo caso le immagini di una videosorveglianza, sono chiare e inequivocabili, diventa ancora più arduo e rischioso presentare un’impugnazione fondata su motivi vaghi. La conseguenza, come dimostra questa vicenda, non è solo il fallimento del tentativo di riforma della sentenza, ma anche l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni a carico del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato, del tutto generico e aspecifico. Non contestava in modo puntuale le motivazioni della sentenza di condanna.
Quale prova è stata decisiva per confermare la condanna?
La prova decisiva è consistita nelle videoriprese acquisite agli atti, che raffiguravano chiaramente gli autori dell’illecito, inclusa l’aggressione ai danni delle turiste, e permettevano l’identificazione certa dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la penale responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio inflit per i delitti di rapina e lesioni aggravate;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce l’omessa motivazione con riguardo al gravame in punto di responsabilità, è manifestamente infondato; infatti, la Cor territoriale, pur a fronte di una devoluzione del tutto generica ed aspecifica, ha chiarito ( 4-5) che l’identificazione dell’imputato quale concorrente nella rapina emerge nitidament dalle videoriprese acquisite in atti che raffigurano gli autori dell’illecito, noti agli dagli stessi riconosciuti; i giudici d’appello hanno, inoltre, evidenziato di aver dirett visionato le immagini constatando che le stesse hanno immortalato l’aggressione ai danni delle turiste e raffigurano l’imputato (presente in udienza in videocollegamento) mentr unitamente ad un correo, dava inizio all’azione delittuosa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025
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