Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Evasione
Con l’ordinanza n. 47455/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di evasione, definendo i limiti entro cui un appello può essere considerato ammissibile. La decisione sottolinea un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate e respinte dai giudici di merito. Analizziamo questa pronuncia per comprendere meglio le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di evasione, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. La difesa ha contestato la sussistenza stessa del reato e, in subordine, ha richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
I motivi presentati dal ricorrente si basavano su due punti principali:
1. Insussistenza del reato di evasione: La difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio, fornendo giustificazioni per la condotta dell’imputato.
2. Applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si sosteneva che, anche qualora il reato fosse stato ritenuto sussistente, la sua offensività era talmente lieve da giustificare la non punibilità.
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha ritenuto manifestamente infondato, arrivando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso per motivi reiterativi
Il fulcro della decisione risiede nella natura del ricorso presentato. I Giudici hanno osservato che le censure mosse dalla difesa erano una mera ripetizione di quelle già adeguatamente esaminate e confutate dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano già considerato irrilevanti le allegazioni relative al primo episodio di evasione e inconsistenti le giustificazioni per la mancata risposta al controllo delle forze dell’ordine nel secondo episodio.
Un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (come l’errata applicazione della legge o un vizio logico della motivazione), non sulla riproposizione di una diversa valutazione dei fatti già vagliata nei gradi precedenti.
La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto
La Corte ha anche confermato la decisione dei giudici di merito di non applicare l’articolo 131-bis del codice penale. La valutazione sulla “non scarsa offensività della condotta” era stata motivata in modo logico e coerente, rendendo la censura sul punto inammissibile in sede di legittimità. Per escludere la punibilità, l’offesa al bene giuridico protetto deve essere minima, circostanza che i giudici non hanno ravvisato nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti del processo come un terzo grado di giudizio, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso non ha evidenziato vizi di questo tipo, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni fattuali, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati. Questa ordinanza ribadisce l’importanza di strutturare i ricorsi per Cassazione su solidi motivi di diritto, evitando di trasformarli in un inutile tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare questioni di legittimità o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
È stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No. La Corte di Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto la condotta dotata di una “non scarsa offensività”, escludendo così la possibilità di applicare l’art. 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47455 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47455 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il 30/04/1965
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce l’insussistenza dei delitti di evasione mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risultano reiter di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito (pagg. 4 e 5) che hanno rilevato l’irrilevanza delle allegazioni in ordine al primo fatto di evasione, l’inconsisten giustificazioni in ordine alla mancata risposta al controllo degli operanti in ordine al secondo di evasione e la non scarsa offensività della condotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024.