Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna Senza Entrare nel Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che non presentano validi motivi di diritto, dichiarandoli inammissibili. In questo caso, un ricorso inammissibile ha portato alla conferma definitiva di una condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti, con importanti conseguenze per il ricorrente. Analizziamo i dettagli della vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, confermata in primo e secondo grado, per il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990), che punisce i fatti di lieve entità. L’imputato era stato accusato di aver gettato dal balcone della sua abitazione un involucro, rivelatosi essere un pannolino, contenente sostanze stupefacenti di diversa natura. Durante la perquisizione domiciliare, gli operanti avevano rinvenuto altri pannolini della stessa tipologia, oltre a una somma di denaro contante, rafforzando l’ipotesi di un’attività di spaccio.
L’Iter Giudiziario e il Ricorso Inammissibile
L’imputato, non soddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due principali questioni: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua mancata assoluzione e al trattamento sanzionatorio applicato, ritenuto eccessivo. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, qualificandolo come ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una ripetizione delle stesse censure già esaminate e respinte in modo logico e completo dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una valutazione di carattere procedurale. Non è entrata nel merito delle prove, ma ha verificato se il ricorrente avesse proposto questioni di legittimità valide. Le motivazioni della declaratoria di inammissibilità possono essere così sintetizzate:
1. Genericità e Ripetitività delle Censure
Il ricorso si limitava a riproporre le stesse obiezioni già discusse e rigettate nel giudizio d’appello. La Corte d’Appello aveva già spiegato in modo esauriente perché la colpevolezza dell’imputato fosse provata. Aveva evidenziato la coerenza tra il pannolino lanciato e quelli trovati in casa, la conoscenza diretta dell’imputato da parte degli agenti (che rendeva improbabile uno scambio di persona) e la tempestività del recupero della droga. Riproporre tali questioni senza nuovi profili di diritto rende il ricorso inammissibile.
2. Congruità della Pena
Anche la critica al trattamento sanzionatorio è stata respinta. La Corte ha confermato la logicità della motivazione d’appello, secondo cui la pena, sebbene superiore al minimo, era giustificata da elementi concreti: la detenzione di droghe pesanti di diversa tipologia, la quantità non trascurabile e il ritrovamento di denaro contante, tutti indici di un’attività di spaccio non occasionale ma professionale. Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della quantificazione della pena se la motivazione del giudice precedente è logica e adeguata.
Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni delle sentenze impugnate. Quando un ricorso si limita a contestare l’accertamento dei fatti già vagliato nei gradi precedenti, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte in modo completo e logico dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi ed effettivi vizi di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro.
Quali fattori possono giustificare una pena superiore al minimo edittale per reati di spaccio?
La decisione evidenzia che una pena superiore al minimo può essere giustificata da elementi come la detenzione di droghe pesanti, la presenza di sostanze di diversa natura, una quantità significativa e altre circostanze (come il ritrovamento di denaro contante) che suggeriscono uno svolgimento professionale dell’attività di spaccio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38362 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38362 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME, ritiene il ricorso inammissibile.
Il ricorrente, condanNOME nei due gradi di giudizio ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: 1) alla mancata assoluzione per il reato; 2) al trattamento sanzioNOMErio.
Il ricorso reitera censure cui la Corte d’appello aveva già risposto, in modo completo e logico che: 1) la sussistenza del reato si desume, oltre che dal verbale di arresto, dal fatto che l’involucro che l’imputato aveva gettato dal balcone consisteva in un pannolino della stessa tipologia rinvenuta nel suo appartamento, aggiungendo che gli operanti conoscevano bene COGNOME (sicché è improbabile che si fossero sbagliati nell’identificazione dello stesso e dell’appartamento sottoposto a perquisizione) e che nemmeno corrisponde al vero che l’involucro fosse stato recuperato a distanza di ore; 2) il discostamento dal minimo edittale dipende dal fatto che la detenzione riguardava droghe pesanti, di diversa natura, di quantità significativa nonché dalle altre circostanze del fatto, tra cui i ritrovamento di denaro contante, che lascia supporre lo svolgimento in forma professionale dello spaccio.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il residente