Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27941 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 05/12/1997
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 1 agosto 2024 la Corte di appello di Catania, ha, per quanto ora interessa, confermato la sentenza emessa il precedente 20 ottobre 2023 dal Gup del Tribunale di Catania con la quale, dichiarata la penale responsabilità di NOME in ordine ai due reati a lui contestati, lo stesso era stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euri 22.000,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione qui di seguito sintetizzato;
che con esso il ricorrente lamentava il fatto che la Corte di merito abbia tratto argomenti a carico del ricorrente quanto al reato in materia di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente esclusivamente dalla circostanza che lo COGNOME si trovava insieme ad altro coimputato, il quale era nel possesso della sostanza stupefacente di cui al capo di imputazione, senza che fossero stati forniti dalla accusa gli elementi dimostrativi della commissione del reato da parte del prevenuto.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione è manifestamente infondato;
che, diversamente da quanto affermato da parte della ricorrente difesa, in sede di merito la responsabilità dello COGNOME per il reato a lui contestato, è stata adeguatamente dimostrata sulla base dei numerosi elementi indiziari a suo carico la cui presenza è stata individuata nella sentenza della Corte etnea;
che a fronte di tali dati, obbiettivi e sintomaticamente deponenti per la comune disponibilità da parte dello COGNOME dello stupefacente del quale la materiale detenzione era del correo, tanto da averlo questi consegnato alle forze dell’ordine, l’odierno ricorrente non ha contrapposto alcun elemento atto a privare siffatti elementi della loro pregnanza sintomatica;
che una tale mancanza, senza che ciò abbia il significato di invertire l’onere della prova penale in ordine alla colpevolezza del prevenuto, rende più che adeguatamente motivata la sentenza di conferma della affermazione della penale responsabilità dell’imputato;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
COGNOMEil Presidente