Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera l’Esame della Cassazione
Nel complesso iter della giustizia penale, non tutti i ricorsi raggiungono la fase di discussione nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra chiaramente un caso di ricorso inammissibile, evidenziando come elementi quali la confessione e la condotta pregressa dell’imputato possano blindare una decisione di condanna e precludere ulteriori gradi di giudizio. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere i criteri di valutazione della Suprema Corte.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato nei gradi precedenti, ha tentato di contestare la decisione, sollevando diverse doglianze. Tuttavia, due elementi chiave, già attentamente vagliati dal giudice del merito, hanno segnato il destino del ricorso: in primo luogo, una confessione stragiudiziale resa dallo stesso imputato, ritenuta pienamente attendibile; in secondo luogo, il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131 bis del codice penale.
L’Ordinanza sul Ricorso Inammissibile della Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha posto fine al percorso processuale del ricorrente. La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, confermando in toto la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello.
La Valutazione della Confessione
Un punto centrale della decisione è stato il peso attribuito alla confessione. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente valorizzato la confessione stragiudiziale dell’imputato, considerandola un elemento di prova solido e pienamente credibile. Questo dimostra come un’ammissione di responsabilità, anche se resa al di fuori del processo, possa costituire un pilastro fondamentale dell’impianto accusatorio, difficile da smontare in sede di impugnazione.
Il Diniego dell’Art. 131 bis c.p.
Altrettanto importante è stata la conferma del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello aveva negato questo beneficio sulla base di due criteri specifici: le ‘reiterate condotte delittuose’ dell’imputato e il ‘valore complessivo del danno’ arrecato alla vittima. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione immune da vizi logici o giuridici, ribadendo che la non punibilità non può essere concessa a chi dimostra una propensione al crimine o quando l’offesa, nel suo complesso, non risulta affatto trascurabile.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della dichiarazione di ricorso inammissibile risiede nella manifesta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente. La Corte di Cassazione ha rilevato che le argomentazioni presentate non erano in grado di scalfire la coerenza e la correttezza giuridica della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano costruito una decisione solida, basata su prove concrete come la confessione e su una valutazione ponderata della personalità dell’imputato e della gravità del danno. Di fronte a un quadro così chiaro, il ricorso si è rivelato un tentativo infruttuoso di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, un’operazione preclusa nel giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, viene ribadito che un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legge concreti e non su una semplice rilettura delle prove. In secondo luogo, la decisione conferma che la condotta abituale e la gravità del danno sono ostacoli insormontabili all’applicazione dell’art. 131 bis c.p. Infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende serve da monito: un’impugnazione temeraria non solo non porta ai risultati sperati, ma comporta anche rilevanti conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché la sentenza della Corte d’Appello era motivata in modo corretto e logico, basandosi su elementi come la piena attendibilità della confessione stragiudiziale dell’imputato e la corretta esclusione della causa di non punibilità.
Quali fattori hanno impedito l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
L’applicazione di tale beneficio è stata negata a causa delle reiterate condotte delittuose del ricorrente e del valore complessivo del danno procurato alla vittima, elementi che escludono la particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17764 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17764 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 25/05/1983
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che le due doglianze contenute nell’unico motivo di ricorso, che
contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’art. 624 cod. pen. e il manca
riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in
quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso nella parte in cui ha correttamente
ritenuto, in riferimento alla prima doglianza, sufficientemente provata la responsabilità dell’imputato per il reato di furto ascritto, alla luce del
confessione stragiudiziale resa dallo stesso e ritenuta dal giudice del merito pienamente attendibile (si vedano in particolare pagg. 5-6), e nella parte in cui, in riferimento alla seconda doglianza, ha correttamente negato il riconoscimento dell’art. 131 bis cod. pen. alla luce delle reiterate condotte delittuose e del valor complessivo del danno procurato alla vittima (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18/03/2025
Il consigliere est.
Il Presidente