Ricorso Inammissibile: la Cassazione fa Chiarezza su Genericità e Prescrizione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo preclude un esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo principio, affrontando i temi della genericità dei motivi e del calcolo della prescrizione in presenza di recidiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di truffa e calunnia. L’imputato, dopo aver ricevuto il pagamento di una polizza assicurativa, aveva ingiustamente accusato la persona che materialmente deteneva il documento. Insoddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basandolo principalmente su due argomentazioni: in primo luogo, sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse solo un rinvio generico a quella di primo grado; in secondo luogo, contestava la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziando le ragioni che hanno reso il ricorso inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata su due aspetti cruciali: la genericità dei motivi e l’infondatezza della questione sulla prescrizione.
Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello non si era limitata a un rinvio generico, ma aveva, al contrario, delineato con precisione le fasi della condotta dell’imputato. Aveva messo in luce come dalla sua azione emergesse chiaramente sia la truffa ai danni del cliente assicurato, sia la consapevolezza di calunniare la persona offesa.
Anche il secondo motivo, con cui si contestava la responsabilità, è stato ritenuto generico. Secondo i giudici, il ricorrente non si è confrontato specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva già risposto in modo dettagliato alle censure mosse in appello.
La Questione della Prescrizione e il Ruolo della Recidiva
Un punto determinante della decisione riguarda la prescrizione. Il ricorrente ne aveva implicitamente eccepito il decorso, ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata. Nel calcolo dei termini, è stata considerata la ‘recidiva reiterata infraquinquennale’, un’aggravante che non era stata esclusa nel corso del giudizio di merito. Questa circostanza ha avuto l’effetto di allungare i tempi necessari per l’estinzione dei reati. Di conseguenza, la Corte ha calcolato che il reato di truffa si prescriverà solo a marzo 2025, mentre quello di calunnia a novembre 2031, date ben lontane dal momento della decisione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte nei gradi di merito senza un’adeguata critica alla motivazione della sentenza d’appello. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che comporta costi significativi per il ricorrente. Inoltre, il caso evidenzia l’importanza della recidiva nel calcolo della prescrizione, un fattore che può spostare notevolmente in avanti il termine di estinzione del reato, garantendo che la giustizia possa fare il suo corso.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Sulla base del provvedimento, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o generici, ovvero quando non si confrontano in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata, limitandosi a ripetere censure già respinte.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Come influisce la recidiva sulla prescrizione di un reato?
La recidiva, in particolare se reiterata come nel caso analizzato, allunga i termini di prescrizione del reato. Ciò significa che è necessario un periodo di tempo più lungo perché il reato si estingua, impedendo così che l’imputato possa beneficiare della prescrizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si assume che la sentenza sarebbe motivata attraverso un generico rinvio alla decisione di primo grado è manifestamente infondato, tenuto conto che la Corte di appello ha ben evidenziato le fasi della condotta del ricorrente dalle qu emerge la truffa perpetrata al cliente assicurato e la consapevolezza, ricevuto l’imputato pagamento della polizza, di calunniare la persona offesa, materialmente detentrice della stessa, ma mai attivata presso la sede generale dell’istituto assicurativo;
rilevato che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in merito ai reat è generico in quanto privo di confronto con la decisione impugnata che, in risposta alle censure rivolte, ha provveduto alla confutazione delle stesse secondo quanto evincibile dall’esame degli atti (pagg. 3 e 4);
rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione, tenuto conto che, alla luce della recidiva reiterata infraquinquennale, non venuta meno nel corso del giudizio (è stata ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche), il delitto di cui al a) di truffa si prescriverà nel marzo del 2025 e quello di calunnia di cui al capo b) nel novemb del 2031;
rilevato, pertanto, che all’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024.