Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3973 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3973 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a San Luca il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/08/2025 del Tribunale del riesame di Bologna Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bologna, adito ex art. 310 cod. proc. pen, con ordinanza del 25.7.2024 (depositata in data 25.8.2025) ha rigettato l’appello proposto nell’intere5se di NOME COGNOME, indagato per il delitti di cui agli artt. 74 com 7, 22,22.1. 1 1, 2,3 e 4, 61 bis e 416 bis.1 cod. pen. e per numerose ipotesi di detenzione e cessione di ingenti quantità di cocaina, avverso il provvedimento del GIP, emesso in data 17.06.2024, di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere.
In estrema sintesi, il Tribunale per il riesame, riteneva infondate le doglianze difensive che lamentavano l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove documentate dalle chat SkyEcc ed acquisite tramite OIE in violazione dell’art. 31 della Direttiva 2014/41/UE.
Avverso la predetta ordinanza, NOME COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, deducendo con un unico motivo la violazione degli artt. 31 Direttiva 2014/41/UE, 6 CEDU, 24 e 111 Cost nonché degli artt. 266 ss, 270 e 191 cod. proc. pen, in relazione all’art. 606 lett. b) e c) per violazion
ed erronea applicazione della disciplina in tema di inutilizzabilità dei risultati del intercettazioni SCYECC trasmessi mediante Ordine Europeo di Indagine. In particolare, la difesa ha dedotto:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 238 e 270 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame ha erroneamente qualificato il compendio probatorio proveniente dalla piattaforma SckyECC come “dati freddi”, mentre si trattava di un’attività di intercettazione in tempo reale di comunicazioni elettroniche, con relativo obbligo di previa notifica allo Stato interessato;
2) mancata conformazione all’interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 30 aprile 2024, causa C-670/22, dell’art. 31 della Direttiva cit., la cui violazione implica l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove acquisite;
3) ribaltamento sulla difesa dell’onere di allegazione degli atti dell’autorità giudiziaria estera ritenuti lesivi RAGIONE_SOCIALE garanzie difensive, onere impossibile da assolvere posto che la Francia non consente l’accesso alle stringhe e ai dati tecnici originari;
4) erronea applicazione del principio di fiducia reciproca fra stati membri che non può pregiudicare, secondo la citata sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-672/22, RAGIONE_SOCIALE) i diritti fondamentali dell’individuo;
5) erronea applicazione del principio di proporzionalità e della possibilità di porre in essere intercettazioni di massa nonchè improprio richiamo alla giurisprudenza europea;
6) erronea interpretazione del concetto di “caso interno analogo”: (a) “caso interno” che non può essere limitato al semplice richiamo al titolo di reato ma all’intero quadro procedimentale di acquisizione dei mezzi di prova; (b) regime nazionale RAGIONE_SOCIALE intercettazioni “subordinato alla sussistenza di indizi di reato in capo a soggetti determinati”; (c) interpretazione di “caso interno analogo” fondata sull’interpretazione fattane dalle due pronunce RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (n. 23755 e n. 23756 del 2024) superata dall’esegesi operata dalla CGUE del 30/04/2024;
7) mancanza di trasparenza tecnica e lesione del contraddittorio sugli algoritmi di decriptazione. La difesa sottolinea che il punto non è la correttezza intrinseca dell’algoritmo, ma l’impossibilità per la difesa di verificare in modo effettivo l’origine, l’integrità e la modalità di trattamento dei dati.
Il Procuratore Generale con requisitoria ritualmente trasmessa ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, perché la difesa non si confronta con i ripetut interventi della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione successive alla CGUE del 30/04/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In data 8.11.2024, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato NOME alla pena di anni sedici di reclusione per gli stessi fatti per i quali si procede in questa sede (cfr. allegato n. 7 al ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione).
Sul punto va richiamata la giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui in tema di provvedimenti “de libertate”, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale; pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l’interesse dell’indagato alla procedura di riesame con riferimento al profilo concernente la verifica dell’originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi (ipotesi non sussistente nel caso in esame), suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell’adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 30346 del 24.7.2025; Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, COGNOME, Rv. 272398), precludendo al giudice dell’appello incidentale “de libertate” la rivalutazione della gravità indiziaria (cf Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209; Sez. 1, n. 2350 del 22/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246037; Sez. 1, n. 13040 del 23/1/2001, Avignone, Rv. 218582).
Sulla base dei principi richiamati, alcun tipo di doglianza può essere avanzata in ordine alla gravità indiziaria RAGIONE_SOCIALE imputazioni a carico del ricorrente in ragione della pronunzia di condanna sia pure non irrevocabile, in primo grado.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile seguendo a tale esito la condanna del ricorrente a norma dell’art. 616 c.p.p. al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla RAGIONE_SOCIALE.
Poiché dalla presente decisione non discende la rimessione in libertà dell’interessato, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell’istituto penitenziario in cui le stesso è ristrette affinché provveda a quanto prescritto dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 08/01/2026