Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26216 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. udito il difensore Trattazione scritta.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 14 dicembre 2023, la Corte d’appello di Messina, pronunciando in sede di rinvio, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 12 gennaio 2022, escludendo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen. in relazione al reato d al capo B) dell’imputazione, e ha rideterminato la pena irrogata nei confronti COGNOME NOME in anni tre e giorni quindici di reclusione ed euro 350,00 di multa.
In primo grado COGNOME era stato ritenuto responsabile in ordine a due reati di furto aggravato indicati ai capi A) e B) dell’imputazione. La sentenza della Cor d’appello, che aveva confermato tale decisione, era stata impugnata con ricors per cassazione. La Quinta sezione di questa Corte, con sentenza in dat 28/06/2023, aveva dichiarato inammissibile la censura proposta in merito all configurabilità dell’aggravante di cui al n. 2 dell’art. 625 cod. pen., relativ al furto di cui al capo A) dell’imputazione. Aveva invece annullato la senten «limitatamente all’aggravante della violenza sulle cose contestata al capo 13) dell’imputazione», rinviando per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Messina.
All’esito del giudizio di rinvio, il giudice d’appello ha escluso la possibi configurare la suddetta aggravante e ha rideterminato la pena per il reato di al capo B) nei termini sopra indicati.
Avverso tale pronuncia COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione.
Con l’unico motivo di censura, il ricorrente rileva che, a seguito dell’entr vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il delitto di cui al capo A) dell’imputazi divenuto procedibile a querela. Dagli atti del giudizio, risulterebbe che la pers offesa, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME‘udienza del 1.6.2021 aveva dichiarato di vole ritirare la querela sporta nei confronti dell’imputato. La difesa ha allegato al r la trascrizione della fonoregistrazione del verbale di detta udienza da risulterebbe la volontà del COGNOMECOGNOME COGNOME chiesto, pertanto, l’annullamento del sentenza impugnata, mancando la necessaria condizione di procedibilità.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chi che il ricorso sia dichiarato inammissibile, stante l’intervenuta definitività sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo A) dell’imputazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarat inammissibile.
Va premesso che l’unico motivo di censura è formulato in relazione al reato d cui al capo A) dell’imputazione, con il quale era stato contestato all’imputa reato di cui all’art. 624, 625, nn. 2 e 7 cod. pen. Sostiene il ricorren trattandosi di reato divenuto procedibile a querela di parte a seguito d modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, difetterebbe la condizione
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procedibilità, dal momento che la persona offesa, con dichiarazione resa i udienza, aveva revocato la querela originariamente proposta.
Occorre, altresì, rilevare che, nel ricorrere per cassazione avverso la pr sentenza della Corte d’appello di Messina che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, COGNOME si era limitato a contestare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 2) cod. pen. in relazione ad entrambi i r cui ai capi A) e B) dell’imputazione, mentre non aveva eccepito la sopravvenuta improcedibilità del reato per effetto della remissione della querela da parte de persona offesa e, ciò nonostante che la proposizione del ricorso per cassazion costituisse il primo momento utile, successivo all’entrata in vigore ( 30.12.2022) delle modifiche alla procedibilità del reato di furto introdotte dal d. n. 150 del 2022.
Nel pronunciarsi su detto ricorso la Quinta sezione di questa Corte, con sentenz n. 37027 del 28/06/2023, ha annullato con rinvio la decisione della Corte d’appell limitatamente al capo B) dell’imputazione, mentre ha dichiarato il ricors inammissibile nel resto. Ed invero, correttamente, la sentenza qui impugnata, pronunciando in sede di rinvio, ha circoscritto l’oggetto del suo giudizio a configurabilità dell’aggravante della violenza sulle cose contestata in relazione capo B). Conseguentemente, per effetto della decisione di questa Corte, la prima pronuncia della Corte d’appello in data 16.12.2022 è divenuta irrevocabile con riguardo al capo A) dell’imputazione, di tal che la censura proposta in questa sed deve essere dichiarata inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrent ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procediment nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2024.