Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione. Quando un’impugnazione si limita a ripetere argomenti già valutati o è formulata in modo vago, la conseguenza è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo la decisione della Suprema Corte per comprendere meglio questi principi.
Il Contesto Processuale
Il caso origina da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un individuo per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, non accettando la condanna, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: uno relativo alla sua responsabilità penale e l’altro concernente la pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato ha tentato di contestare la valutazione della Corte d’Appello, ma i suoi argomenti non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. Vediamo perché.
Il Primo Motivo: la Reiterazione delle Argomentazioni
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato interamente reiterativo. L’imputato, in pratica, ha riproposto le stesse questioni già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Appello aveva fornito una spiegazione logica e adeguata sulla responsabilità dell’imputato, sottolineando come la sua precaria situazione economica fosse incompatibile con l’acquisto di una scorta di stupefacenti per uso personale. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la legittimità e la coerenza logica della decisione dei giudici di merito.
Il Secondo Motivo: la Genericità sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato considerato generico. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la sentenza d’appello aveva motivato adeguatamente la quantificazione della pena, tenendo conto dei numerosi precedenti penali dell’imputato e delle modalità del fatto. Riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ricordato un principio fondamentale: le attenuanti non sono un diritto dell’imputato, ma devono essere meritate e fondate su elementi positivi concreti, che nel caso di specie non erano stati né allegati né dimostrati.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale. Un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza che si intende impugnare, evidenziando vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione. Non può essere una semplice riproposizione di argomenti di fatto già esaminati e rigettati nei precedenti gradi di giudizio. La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono compiti esclusivi dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), mentre alla Cassazione spetta il controllo sulla corretta applicazione della legge.
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che scatta quando l’impugnazione non rispetta i requisiti minimi di specificità e pertinenza. Di conseguenza, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce che l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure che attengono a violazioni di legge o a vizi logici manifesti della motivazione, e non a un riesame del merito della vicenda. Un ricorso che si limiti a ripetere le stesse difese, senza un confronto critico con la decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e tecnicamente fondati, per evitare non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori oneri economici.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è interamente reiterativo dei motivi già respinti dalla Corte d’Appello, senza un confronto specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando i motivi sono formulati in modo generico.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un diritto dell’imputato?
No, la Corte chiarisce che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto. Devono essere fondate su elementi positivi che non sono emersi o non sono stati allegati nel caso specifico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46487 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46487 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 04/01/1992
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 100/RG 22690g
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione a fine di spaccio d stupefacente.
Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto.
La sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione circa la responsabilità del ricorrente per il reato contestatogli, valorizzando i plurimi elementi indic pag. 3 che escludono le sue capacità economiche ai fini di acquistare scorta di stupefacente.
Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabil in questa sede e ciò a prescindere dall’essere l’imputato assuntore abituale di stupefacenti
3.11 secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio è generico.
Anche su questo la sentenza impugnata, infatti, ha reso adeguata e logica motivazione, alle pagg. 3 e 4, in ordine all’esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pe anche menzionando i molteplici precedenti penali del ricorrente oltre che le modalità del fatto.
In ordine all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche sin ribadisce che queste non costituiscono un diritto dell’imputato ma vanno fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte degli argomenti utilizzati dalla Corte di merito (pag. 3).
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024