Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un ricorso inammissibile è un’evenienza tutt’altro che rara, che comporta conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso viene respinto in via preliminare, con annessa condanna a spese e sanzioni.
I Fatti di Causa: Il Contesto della Decisione
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per reati continuati legati alla circolazione di monete falsificate, previsti dall’articolo 455 del codice penale. L’imputato, non accettando la sentenza di secondo grado, decideva di proporre ricorso per cassazione. Il fulcro della sua difesa si concentrava su un unico motivo: la contestazione della recidiva, ovvero la circostanza aggravante legata alla commissione di nuovi reati dopo una precedente condanna.
Il Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
La Corte di Cassazione, dopo aver analizzato l’atto, ha emesso un’ordinanza di inammissibilità. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente, valutando se il ricorso possiede i requisiti minimi per essere discusso. In questo caso, i giudici hanno ritenuto l’impugnazione ‘manifestamente infondata’, ‘generica’ e ‘versata in fatto’. Quest’ultima espressione significa che il ricorrente, invece di lamentare una violazione di legge da parte dei giudici d’appello, stava di fatto chiedendo alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, compito che non le spetta.
Le conseguenze di tale declaratoria sono state pesanti: ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha motivato questa sanzione aggiuntiva ravvisando una ‘colpa’ nell’aver intrapreso un’impugnazione la cui inammissibilità era ‘evidente’.
Le motivazioni della Corte: Perché il Ricorso è Stato Rigettato
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati. Vediamo nel dettaglio le ragioni del rigetto.
La Genericità e la Manifesta Infondatezza
Un ricorso in Cassazione deve indicare con precisione quali norme di legge sarebbero state violate e perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato generico perché non ha saputo articolare una critica giuridicamente valida, limitandosi a proporre un ‘diverso apprezzamento’ dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
La Valutazione sulla Recidiva
Per quanto riguarda la recidiva, la Corte d’Appello aveva motivato la sua sussistenza evidenziando come l’imputato avesse continuato a commettere reati contro la fede pubblica e il patrimonio, dimostrando una spiccata pericolosità sociale nonostante le precedenti condanne. La Cassazione ha ritenuto tale argomentazione ‘congrua e logica’. Il ricorso, non riuscendo a smontare questa logica con argomenti di diritto, è risultato infondato.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni. Un ricorso inammissibile, perché generico o fattuale, non solo non produce alcun risultato utile per la difesa, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche rilevanti. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente solidi, fondati su vizi di legittimità e non su semplici doglianze relative alla valutazione delle prove già compiuta nei gradi di merito.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, generico e basato su questioni di fatto. La Corte ha stabilito che l’impugnazione non presentava valide argomentazioni giuridiche, ma si limitava a proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati dalla Corte di merito, compito che non spetta alla Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come in questo caso, la Corte può condannarlo al pagamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende (qui fissata in 3.000 euro) se ravvisa una colpa nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata.
Come ha giustificato la Corte d’Appello la sussistenza della recidiva?
La Corte d’Appello ha ritenuto sussistente la recidiva basandosi sulla reiterazione da parte dell’imputato di condotte illecite contro la fede pubblica e il patrimonio. Questa perseveranza nel commettere reati, nonostante le precedenti condanne, è stata considerata una chiara dimostrazione della sua pericolosità sociale, fornendo una motivazione logica e congrua che la Cassazione ha ritenuto immune da vizi.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4659 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4659  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati continuati di cui all’art. 455 cod. pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato nonché versato in fatto generico, in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva ritene dimostrativa della pericolosità dell’imputato la reiterazione di condotte contro la fede pubbli il patrimonio pur a fronte della restrizione subita per le precedenti condanne, così renden un’argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841. – 01), rispetto alla quale il ricorso – peraltro, in maniera del tutto assertiva – ha prospettato un diverso apprezzament ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; 
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente