Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22816 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22816 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ADRIA il 29/09/1975
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309 e per quello previsto dall’art.337 cod.pen.
L’unico motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena in punto di aumento disposto a titolo di continuazione, è inammissibile atteso che il
ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell’esercizio della
valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché
è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008,
COGNOME, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo comunque a un aumento della pena base di entità contenuta rispetto al trattamento edittale previsto per il reato di cui all’art.337 cod.pen..
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025