Ricorso inammissibile: le conseguenze della condanna in Cassazione
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede il massimo rigore formale e sostanziale. Quando un’istanza non rispetta i requisiti di legge, si va incontro a una pronuncia di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare cosa accade in questi casi e perché la forma, nel diritto, è anche sostanza.
Il Percorso Giudiziario
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano del 25 novembre 2024. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di adire la Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia.
La Suprema Corte, riunitasi in udienza il 9 aprile 2025, ha esaminato il ricorso proposto. Tuttavia, l’analisi non è entrata nel merito della vicenda, ma si è fermata a un vaglio preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma inequivocabile ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non hanno nemmeno valutato le ragioni di fondo dell’impugnazione, poiché hanno riscontrato un vizio preliminare che ne impediva l’esame. L’inammissibilità agisce come un filtro, bloccando i ricorsi che non sono conformi alle precise regole procedurali.
La conseguenza diretta di tale pronuncia è che la sentenza della Corte d’Appello di Milano è diventata definitiva. Il procedimento giudiziario si è concluso in modo irrevocabile.
Le Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
Oltre a sancire la fine del processo, la dichiarazione di ricorso inammissibile comporta importanti conseguenze patrimoniali per il ricorrente. La Corte ha infatti condannato quest’ultimo a due pagamenti distinti:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento in Cassazione.
2. Pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: in questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro. Questa non è un risarcimento, ma una vera e propria sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o presentati senza rispettare le norme procedurali.
Le motivazioni
L’ordinanza in commento, per la sua natura sintetica, non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Tuttavia, le cause di inammissibilità sono tipizzate dalla legge e possono includere, a titolo esemplificativo, la presentazione del ricorso fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di censure che in realtà richiederebbero una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza quasi automatica in questi casi. La sua funzione è duplice: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, che ha impegnato inutilmente la macchina della giustizia; dall’altro, finanziare un fondo destinato a progetti per il recupero dei condannati e per la prevenzione dei reati. Si tratta di un meccanismo che tutela l’efficienza del sistema giudiziario, disincentivando le impugnazioni meramente dilatorie o avventate.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’accesso alla Corte di Cassazione non è libero, ma è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una decisione che chiude definitivamente la porta a un’ulteriore disamina del caso e comporta sanzioni economiche rilevanti. Ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un’efficace impugnazione, evitando così conseguenze pregiudizievoli per l’assistito.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso?
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile?
Si tratta di una sanzione prevista dalla legge per disincentivare la presentazione di ricorsi infondati, dilatori o privi dei requisiti formali. Ha lo scopo di sanzionare l’uso improprio dello strumento processuale e di finanziare attività di prevenzione del crimine e reinserimento sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15631 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15631 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/10/1984
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la
Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per due episodi di furto consumato e uno di furto tentato, mentre, riconoscendo la continuazione con il
reato, già giudicato, di ricettazione, ha rideterminando la pena in mesi otto reclusione a titolo di aumento complessivo per i tre reati satellite oggetto d
presente giudizio;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce sia l’omessa motivazione sul secondo motivo di appello che lamentava l’eccessività del trattamento
sanzionatorio sia il difetto motivazionale sulla entità dell’aumento applicato continuazione, è manifestamente infondato poiché tiene conto delle specifiche
ragioni della decisione: la Corte di appello ha accolto il motivo di appello in ordi al riconoscimento della continuazione di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen.,
e, pertanto, l’aumento di pena per ciascun reato satellite non richiedeva particolar impegno motivazionale, dato che la pena applicata per i titoli di reato oggetto d
processo risulta più che dimezzata rispetto a quella inflitta dal Tribunale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025