Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21046 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21046 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 05/02/1971
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per i reati di c d.lgs.74/2000, contestati per aver indicato nelle dichiarazioni fiscali del 2016- 201
operazioni inesistenti, deducendo, con un unico motivo violazione di legge e v
44.4;* 4 4., motivazione in ordine alla pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi d
delle imprese, determinata nella misura di un anno, a fronte della durata minima di m
La doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale con motivazion non emendabile in questa sede, con riguardo alla durata della pena accessoria tempo
ritenuto congrua la quantificazione effettuata dal primo giudice, peraltro prossima edittale, in ragione del numero e dell’entità delle fatture utilizzate dall’impu
adeguata la misura che impedisce al ricorrente di riassumere uffici direttivi delle im periodo superiore al minimo di legge.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibi
ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del pr nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
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