Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase cruciale che richiede precisione e rigore. Ma cosa succede quando l’impugnazione manca di specificità? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità dei motivi non solo precluda l’esame nel merito, ma comporti anche significative sanzioni economiche per il proponente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’appello si basava su tre principali doglianze: una contestazione generica del giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis c.p.) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente, in sostanza, riproponeva questioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si concentra sulla modalità con cui sono state presentate. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti fossero non solo generici, ma anche una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e disattese dalla Corte d’Appello, come documentato nelle pagine da 2 a 5 della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: le ragioni di un ricorso inammissibile
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione dell’inammissibilità. La Corte ha spiegato che un ricorso per Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, senza confrontarsi specificamente con le ragioni giuridiche esposte nella sentenza d’appello. I motivi devono essere specifici, pertinenti e devono evidenziare un vizio di legittimità della decisione impugnata, non semplicemente un disaccordo con essa. Nel caso di specie, l’impugnazione era carente di questa specificità, risultando un tentativo infruttuoso di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha concluso che il ricorrente ha agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità, citando a supporto un principio consolidato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
Le Conseguenze Economiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze economiche per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: una conseguenza standard in caso di soccombenza.
2. Condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende: questa è una sanzione pecuniaria aggiuntiva, prevista proprio per i casi in cui l’inammissibilità del ricorso è attribuibile a colpa del proponente. Serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e mirato, non una riproposizione di lamentele generiche. La decisione serve da monito: un’impugnazione superficiale o meramente ripetitiva non solo è destinata al fallimento, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche non trascurabili. Per i professionisti del diritto, è un richiamo all’importanza di redigere atti che si confrontino criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, individuando vizi specifici e non limitandosi a esprimere un dissenso generico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riprodurre censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile per sua colpa viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano “generici e meramente riproduttivi”?
Significa che il ricorrente non ha sollevato nuove e specifiche critiche legali alla sentenza d’appello, ma si è limitato a ripetere le stesse obiezioni già formulate e respinte nel grado di giudizio precedente, senza argomentare sul perché la decisione dei giudici d’appello fosse errata in diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1816 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1816 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego della c non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 5);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso 11 dicembre 2025.