Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15415 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15415 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI 00XUPHW) nato a ROMA il 11/06/1971
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal
Tribunale di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine al applicazione della recidiva.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente V onere motivazionale i ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzame
dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3,
n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertine riferimento al fatto che l’imputato, al momento della commissione del reato per cui si proced
risultava gravato da plurimi precedenti anche specifici ed aveva continuato a perpetrare l medesima condotta, sottolineando come l’ulteriore episodio di violazione della disciplina sug
stupefacenti, avvenuto in un contesto di spaccio organizzato ove il Tamasco agiva come pusher, dimostrava ampiamente una aumentata pericolosità sociale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
Il Consi liere estensore
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Il Presi ente.