Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29075 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSINO il 10/05/1988
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronu
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Tribunale di Frosinone del Zmarzo2D22 che lo ha condannato per il reato di cui all’art.
1 e 4 D.P.R. 309/90 ( 426 dosi di cocaina e 21 dosi di hashih).
Il ricorrente lamenta, in unico motivo di ricorso, la mancanza e contradditto motivazione in ordine alla impossibilità di pervenire ad una riqualificazione giuridi
ascritto nella fattispecie più lieve ed autonoma di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 30
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamen di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in p
sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, non confrontandosi con l argomentazioni offerte dalla Corte territoriali, conformi ai principi delle Sezioni Uni
Corte di Appello, infatti, esclude la minima offensività in relazione alle moda circostanze dell’azione. In particolare, vengono presi in considerazione sia il dato
in quanto l’imputato deteneva complessivamente 426 dosi di cocaina e 21 dosi di hashi fatto che lo stesso ha agito mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così, deciso in Roma, 1’8 luglio 2025