Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è un diritto, ma non è un’azione priva di conseguenze. Un’ordinanza recente ha ribadito come un’impugnazione palesemente infondata possa trasformarsi in un costo significativo per chi la propone. Il caso analizzato riguarda un operatore commerciale il cui appello è stato classificato come ricorso inammissibile, portando a una condanna economica nonostante una precedente assoluzione.
I Fatti del Caso: Dall’Assoluzione al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da un’accusa per il reato previsto dall’art. 474 del codice penale, relativo alla detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva riformato la prima decisione, assolvendo l’imputato. La ragione? Il fatto era stato giudicato di ‘particolare tenuità’, una causa di non punibilità prevista dal nostro ordinamento per reati di minima offensività.
Nonostante l’esito favorevole, l’imputato ha deciso di presentare comunque ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza stessa del reato, cioè la prova della contraffazione dei beni.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il tentativo dell’imputato di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il ricorso inammissibile è stato giudicato tale perché, invece di sollevare questioni di legittimità (cioè di corretta applicazione della legge), si limitava a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con una motivazione logica e priva di vizi, aveva già stabilito la sussistenza della contraffazione sulla base di elementi concreti:
* L’assenza di legami commerciali tra l’imputato e la società licenziataria del marchio.
* La mancata prova che i prodotti fossero originali o acquistati legittimamente.
* La circostanza che la vendita non avvenisse presso uno stand autorizzato durante l’evento in questione.
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio per riesaminare i fatti, ma di garantire la corretta applicazione del diritto. Riproporre le medesime doglianze di merito costituisce un motivo di manifesta infondatezza, che conduce direttamente all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando il consolidato principio secondo cui non è possibile sindacare in sede di legittimità le valutazioni di merito del giudice, a patto che queste siano sorrette da una motivazione logica e coerente. Nel caso specifico, le argomentazioni della Corte d’Appello erano inattaccabili sotto questo profilo. Di conseguenza, il ricorso dell’imputato è stato considerato un tentativo palesemente infondato di ottenere una revisione dei fatti, configurando una ‘colpa’ nel promuovere un’impugnazione senza reali prospettive di accoglimento.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Economiche di un’Impugnazione Avventata
La declaratoria di inammissibilità ha attivato le disposizioni dell’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imputato non solo è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non è automatica, ma viene irrogata quando, come in questo caso, l’inammissibilità è dovuta a una colpa evidente del ricorrente. La decisione serve quindi da monito: l’abuso dello strumento processuale, attraverso ricorsi dilatori o manifestamente infondati, ha un costo concreto e mira a scoraggiare impugnazioni che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile se l’imputato era stato assolto in appello?
Perché il ricorso non contestava vizi di legittimità della sentenza, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, risultando così manifestamente infondato.
Cosa significa che un ricorso è manifestamente infondato?
Significa che le ragioni presentate a sostegno del ricorso sono così palesemente prive di fondamento giuridico da non richiedere un esame approfondito nel merito da parte della Corte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, in caso di colpa (come nella manifesta infondatezza), anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3181 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3181 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAGLIARI il 23/01/1964
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in riforma della prima decisione, ha assolto il ricorrente dai reati di cui all’art. 474 c lui ascritti, perché non punibili per particolare tenuità del fatto;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si denuncia il vizio di motivazio ordine alla sussistenza dell’elemento materiale del reato, segnatamente alla detenzione da par dell’imputato di prodotti contraffatti – è manifestamente infondato poiché, lungi dal muo compiute censure di legittimità, si limita a reiterare le allegazioni disattese dalla Corte c un’argomentazione logica ed esente da vizi e dunque non sindacabile in questa sede (cfr. Sez. U, n 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), ha indicato degli elementi probatori convergenti sulla quali ha ritenuto sussistente la contraffazione (in particolare, l’assenza di legami commerciali c licenziataria del marchio autorizzata alla vendita dei prodotti in loco, dato rispetto al quale non è stato neppure allegato che le res fossero originali o acquistate dalla stessa società, nonché il fat che l’imputato non li detenesse per la vendita all’interno di uno degli stand a ciò destinati in occasione dello spettacolo in discorso);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/10/2024.