Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22171 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22171 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 13/11/1978
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
— che la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 03/04/2024, ha confermato, la del Tribunale di Palermo, che ha condannato NOME COGNOME per il riato
.
,i cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990, così riqualificato il fatto ascrittogli, alla pena
reclusione ed euro 1.500,00 di multa;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato lamentand unico motivo, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la man
motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla penale responsabilità dell’impu
— che il motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato a ritenere, in t generici, insufficiente la motivazione asserendo che non sarebbero stati esplicita
valutazione sulla base dei quali si sarebbe addivenuti alla condanna dell’imputato;
— che quindi il motivo è del tutto aspecifico e generico;
— che d’altra parte la Corte d’appello ha in particolare fornito una motivazione logica in punto di responsabilità penale del ricorrente, posto che l’esito dell’attività di
sequestro nonché la ricostruzione dei fatti contenuti nella C.N.R., consentono di riten che l’imputato abbia ceduto la sostanza stupefacente, essendo egli stato colto dag P.G. nell’atto di cedere le dosi di stupefacente, poi gettate dal cessionario, il q alla fuga in quanto allertato dallo stesso ricorrente alla vista degli operanti, ma rinvenute da questi e sottoposte a sequestro;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
— che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.; alla declaratoria di inammissibilità escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 20 – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in fav Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025