Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21420 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21420 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME nato a NAPOLI il 10/11/1986 NOME COGNOME NOME nato a NAPOLI il 24/01/1988
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
OSSERVA
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME
avverso la sentenza in epigrafe;
rilevato che il ricorso di NOME COGNOME
4 è del tutto generico, atteso che la ricorrente si è limitata a dedurre che la ricostruzione dei fatti, operata nell
sentenza impugnata, sarebbe disancorata dalle risultanze processuali, ma non ha illustrato le ragioni poste a base di tali deduzioni e non si è confrontata
adeguatamente con la motivazione del provvedimento in disamina;
considerato che i motivi del ricorso di NOME COGNOME – con cui il ricorrente
ha censurato l’affermazione della sua responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, deducendo di non avere concorso nella commissione
degli anzidetti delitti – sono tesi a sollecitare una non consentita rivalutazione dei fatti e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati
e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambi i Giudici di merito, che hanno posto in rilievo che gli imputati «si erano scagliati contro l’appuntato COGNOME, spintonandolo ed afferrandolo al collo, nonché colpendo al collo l’appuntato COGNOME e con un calcio negli organi genitali il COGNOME medesimo» (in questi termini la Corte di appello), così riconoscendo che entrambi gli imputati avevano concorso nella commissione dei reati;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili e ciò comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025.