Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2455 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME CUI TARGA_VEICOLO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, che ha confermato l’affermazione di reità dell’imputato per il delitto agli artt. 582 e 585 cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce erronea applicazione di legge penale e carenza di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per morte de reo, è generico per indeterminatezza, perché meramente riproduttivo di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che, con motivazione logicament corretta, ha rimarcato l’assenza di elementi idonei a confortare il vago assunto difensivo;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso ; che lamenta violazione di legge penale in relazione alla mancata assoluzione per difetto di imputabilità, è del pari del tutto esplorativ aspecifico, perché la Corte di merito, con motivazione immune da censure, ha richiamato le dichiarazioni rese in primo grado dallo psichiatra che ha visitato l’imputato in carcere quale ha espresso un giudizio di piena capacità d’intendere e di volere al momento della commissione del reato;
Dato atto che, in data 29 novembre 2023, la difesa dell’imputato ha fatto pervenire conclusion scritte e nota spese, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (il compenso è peraltro di competenza del giudice di merito e non è dovuto ai sensi dell’art. 106 Decr. Lg n.115 del 2002);
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., che alla declaratoria di inammissi del ricorso, conseguano – anche per il non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (per tutte, sez.3, n. 24114 del 21/07/2016, Kaja, R.v. 270511) – la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2023
Il Co
V
iere estensore
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Il Presiden