Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4731 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4731 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGGIANTI NOME nato a CASAZZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 18 ottobre 2016 che aveva affermato la
penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di minaccia aggravata e lesione personale aggravata e, ritenuta la continuazione ed applicate le
circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva reiterata specifica, l’aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento
del danno, liquidato equitativamente, in favore della persona
, NOME, costituitasi parte civile;
– che il motivo di ricorso dell’imputato, che lamenta l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, è
manifestamente infondato, atteso che il Tribunale ha ritenuto sussistente la recidiva e, non procedendo in dispositivo ad una sua riqualificazione in termini di
minore gravità rispetto a quella contestata, ha ritenuto la stessa reiterata e specifica, cosicché essa opera ai fini della quantificazione della durata massima del termine di prescrizione, pari ad anni dieci ai sensi dell’art. 161, ultimo comma, cod. pen., con la conseguenza che, essendo i reati stati commessi il 9 settembre 2014, il termine, interrotto il 18 ottobre 2016 dalla pronuncia della sentenza di primo grado, non era ancora maturato in data 13 aprile 2022, quando è stata pronunciata la sentenza di appello;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/01/2023.