Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo di impugnazione e richiede requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono generici e ripetitivi. Analizziamo questa decisione per comprendere perché non basta semplicemente dissentire da una sentenza per ottenere una revisione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La contestazione principale riguardava la sussistenza di una specifica circostanza aggravante prevista dalla normativa sugli stupefacenti (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990).
L’imputato, non soddisfatto della valutazione operata dai giudici di secondo grado, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in una rivalutazione della propria posizione. Tuttavia, l’esito non è stato quello auspicato.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (cioè, non ha stabilito se l’aggravante fosse applicabile o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, giudicando l’atto di impugnazione non idoneo a proseguire.
La Genericità dei Motivi d’Appello
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione dell’inammissibilità. I giudici hanno rilevato che il ricorso era “generico e meramente riproduttivo” di censure già presentate in appello. In altre parole, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi specifici della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni che la Corte d’Appello aveva già esaminato e motivatamente respinto.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti. Al contrario, ha comportato due precise conseguenze economiche per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: come prassi, la parte il cui ricorso viene respinto deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. Condanna al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende: questa è una sanzione aggiuntiva, che non viene applicata automaticamente. La Corte la impone quando ritiene che il ricorrente abbia agito con “colpa” nel presentare un’impugnazione priva di fondamento, contribuendo così a intasare inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni Giuridiche della Condanna
La Corte Suprema ha sottolineato un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori. Un ricorso che si limita a ripetere doglianze già vagliate e disattese, senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata, è per sua natura inammissibile.
La condanna alla sanzione pecuniaria si fonda sul principio, avallato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), secondo cui l’abuso dello strumento processuale, attraverso la proposizione di ricorsi palesemente infondati, deve essere sanzionato. Si presume la colpa del ricorrente, che avrebbe dovuto, con la dovuta diligenza, comprendere la mancanza di basi solide per la propria impugnazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Provvedimento
Questa ordinanza ribadisce un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza per impugnarla con successo. È indispensabile formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e, soprattutto, che evidenzino vizi di legittimità e non semplici contestazioni di merito già risolte.
La decisione evidenzia che presentare un ricorso inammissibile non è solo una strategia processuale inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Questo rafforza la necessità di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, in grado di valutare realisticamente le possibilità di successo di un’impugnazione e di redigerla nel rispetto dei rigorosi requisiti richiesti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché deduceva un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è automatica in caso di ricorso inammissibile?
No, non è automatica. La Corte ha applicato tale sanzione ritenendo che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, basandosi sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1380 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1380 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CINQUEFRONDI il 18/11/1988
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, 2, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.