Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30807 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30807 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEMEDALI COGNOME nato il 25/12/1977
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n.
14 del 2017 alla pena di quattro mesi di arresto all’esito di giudizio abbreviato, articolando u motivo unico di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla
affermazione di responsabilità;
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti
argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre so volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse
pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha evidenziato come: a) il provvedimento del Questore di
divieto di accesso all’imputato nella zona in cui è stato rinvenuto sia stato correttamente motivato, in quanto dà atto, come premessa logica, dei ripetuti provvedimenti di allontanamento del medesimo
da tale zona adottati nei confronti dalla polizia locale nell’anno precedente, e rappresenta la pericolosità per la sicurezza urbana della presenza del ricorrente, siccome dedito a svolgere l’attività
di parcheggiatore abusivo in una zona ad elevato flusso turistico e concentrazione di locali; b)
l’imputato fosse perfettamente consapevole del divieto, perché in Italia da circa nove anni prima del fatto e già destinatario di numerosi divieti ed inibitorie;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente