Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Condanna alle Spese
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna di un imputato e ribadendo importanti principi sulla motivazione delle sentenze e sulle conseguenze di un’impugnazione infondata. Analizziamo questa decisione per comprendere i criteri di valutazione della Suprema Corte e le implicazioni per chi decide di percorrere l’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di una città del sud Italia. La sentenza di secondo grado aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Tra i punti contestati nel ricorso vi erano la congruità del trattamento sanzionatorio, l’aumento di pena applicato per la riconosciuta continuazione tra i reati (pari a un mese di reclusione) e le modalità di riconoscimento del risarcimento del danno in favore della parte civile, la cui quantificazione era stata demandata a un separato giudizio civile.
La condotta dell’imputato aveva causato un’interruzione del regolare servizio di trasporto per un periodo di tempo significativo, costituendo la base per la richiesta di risarcimento danni da parte dell’ente danneggiato, costituitosi parte civile.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, ritenendoli manifestamente infondati e, pertanto, inammissibili. La Corte non entra nel merito della vicenda per riesaminare i fatti, ma si limita a un controllo di legittimità sulla sentenza impugnata, verificando cioè che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia logica e non contraddittoria.
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile comporta conseguenze significative per il ricorrente, che non solo vede diventare definitiva la propria condanna, ma subisce anche sanzioni economiche aggiuntive.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione puntuale della sentenza d’appello. In primo luogo, ha considerato adeguata la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, evidenziando come la Corte d’Appello avesse correttamente fatto riferimento alla motivazione del giudice di primo grado, una prassi consentita quando l’aumento di pena (in questo caso, per la continuazione) è contenuto e giustificato. In secondo luogo, riguardo al risarcimento del danno, la Cassazione ha ritenuto corretto il richiamo alla condotta dell’imputato, che aveva pregiudicato un servizio pubblico, come elemento sufficiente a giustificare la condanna generica al risarcimento, rimandandone la quantificazione al giudice civile. In sostanza, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e sufficiente su tutti i punti contestati, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della Suprema Corte è netta: il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tale declaratoria comporta non solo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di presentare ricorsi solidamente argomentati in punto di diritto, poiché un’impugnazione infondata non solo non porta al risultato sperato, ma aggrava la posizione economica del condannato. La decisione rafforza il principio secondo cui il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità e non un terzo grado di merito dove ridiscutere i fatti già accertati nelle sedi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello fosse adeguata, logica e sufficiente a giustificare sia la pena applicata, compreso l’aumento per la continuazione, sia la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Secondo l’ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del caso?
No, l’ordinanza chiarisce che la Corte ha svolto un controllo di legittimità sulla sentenza impugnata. Non ha riesaminato i fatti, ma ha verificato la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione fornita dal giudice d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16289 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 02/11/1987
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N ,N
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi costituiscono mera riproduzione di censure adeguatamente
confutate dalla Corte di appello che, in particolare: 1) in ordine alla qu’alifica, ha precisato c la stessa fosse detenuta dall’autista del. servizio pubblico di linea, non venuta meno (come
assume la difesa) in occasione della richiesta di spostare il mezzo del Maronia che intralciava la strada, attività invero funzionale all’esercizio del servizio di pubblico trasporto a cui seguiv
minaccia; 2) in merito alla riqualificazione nel delitto di cui all’art. 612 cod. pen., ha osse come proprio la citata qualifica rivestita fosse inidonea a diversamente sussumere la condotta in
differente delitto; 3) in merito alla ritenuta responsabilità di cui all’art. 340 cod. pen., ha in risalto il notevole ritardo causato al mezzo coattivamente ed arbitrariamente bloccato dal
ricorrente; 4) quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rilevato l’assenza di elementi favorevoli da valorizzare, né il ricorrente ha indicato quali siano
elementi, ad altri fini valutati, se del caso non apprezzati; 5) in ordine al trattame sanzionatorio, ha rinviato alla motivazione del primo giudice, metodica che si rivela adeguata alla luce del contenuto aumento applicato per la riconosciuta continuazione (un mese di reclusione); 6) in ordine al riconoscimento del risarcimento – la cui quantificazione è sta demandata al giudice civile – in favore della parte civile costituita, ha fatto espresso richia alla condotta che aveva pregiudicato il regolare servizio di trasporto per un consistente lasso di tempo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025.