Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13957 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13957 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 08/07/1992
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME trasmessa in data 18 febbraio 202
a sostegno della istanza di trattazione orale precedentemente inviata;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo non sono consentiti, poiché
ricorrente contesta la consistenza della prova indiziaria e la solidità della motivazione, esclusivamente sollecitando una diversa valutazione delle pr
dichiarative in ordine al delitto presupposto, a fronte di una congrua motivazio punto da parte della Corte territoriale (cfr. pp. 1-3, sulla provenienza illec
banconote da cento dollari oggetto di riciclaggio, desunta dalla denuncia di fu danno di COGNOME, e sulla consapevolezza di ciò in capo all’imputato, ch
proceduto al cambio in più
tranches e in luoghi diversi per non destare sospetti);
che il terzo motivo è manifestamente infondato, apparendo indubitabil l’integrazione del fatto tipico mediante condotta di movimentazione di valuta es
con frammentata attività di cambio in euro (evidentemente idonea a dissimula l’origine del denaro; cfr. Sez. 1, n. 43315 del 27/10/2021, confl. comp., Rv. 28 01) e, conseguentemente, la sussistenza dell’elemento soggettivo, nei termini s accennati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso, il 7 marzo 2025.